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Cassazione: Bimbo cade dalla giostra al parco? Nessuna responsabilità del Comune se il pericolo è evitabile



Un adulto, e a maggior ragione un genitore, “che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere benpresenti i rischi che ciò comporta, nonpotendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta chela caduta dannosa si è verificata, l'esistenzadi una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare”.

Così ha statuito la Corte di Cassazione,con sentenza n. 18167 depositata il 25agosto 2014, rigettando il ricorso dei genitori di un bambino chechiedevano la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti dal figlio acausa della caduta da un cavallo a dondolo in un parco giochi abruzzese. Il bambino,che all'epoca dei fatti aveva sei anni, mentre stava giocando su un cavallo adondolo all'interno dei giardini comunali, sorvegliato dalla madre, erascivolato sui bubboni metallici esistenti sull'attrezzo, riportando dannipermanenti al volto.

Per la Cassazione, i genitori hanno torto. Condividendo le statuizionidelle corti di merito, che avevano rilevato come le giostre erano state installate di recente e dunque pienamentefunzionanti e conformi alla normativa speciale in tema di sicurezza, nonchéla mancanza di prove sufficienti circa l'esistenzadel nesso di causalità tra la rese il danno lamentato, la S.C. ha dunque escluso qualsiasi responsabilità per custodianei confronti del Comune, affermando anzi che l'incidente era da ricondurre aduna probabile insufficiente attenzionedella madre.

Richiamando la precedente giurisprudenza inmateria (tra cui, Cass. n. 23584/2013), la Cassazione ha, infatti, sottolineatoche in ordine all'applicazione dell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., all'obbligo di custodia, checomporta diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, “fa pur sempre riscontro un dovere dicautela da parte di chi entri in contatto con la cosa - sicchè , quando lasituazione di pericolo comunque ingeneratasi - sarebbe stata superabile mediante l'adozione di uncomportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potràallora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rangodi mera occasione dell'evento”.

Pertanto, essendo la caduta di un bambinoda una giostra, un evento certamente prevedibileed evitabile con un grado normale di diligenza, ha concluso la Corterigettando il ricorso, “l'utilizzo dellestrutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesseerano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche inpresenza di un utilizzo assolutamente corretto - non si connota, di per sé, peruna particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da similiattrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da partedegli adulti”.

Data: 29/08/2014 10:16:00
Autore: Marina Crisafi