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Amministrazione di sostegno e litisconsorzio: l'unica parte necessaria è il beneficiario



Nel procedimentounilaterale per l'istituzione dell'amministrazionedi sostegno, così come per la sua chiusura, la sola parte necessaria è il beneficiario, per cui non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzionecessario fra i soggetti partecipanti al giudiziodavanti al tribunale. Di conseguenza, èda escludersi che l'istanza di chiusura della procedura debba essere notificata all'amministratoreo al pubblico ministero.

Con questo principio didiritto, la Cassazione, nell'ordinanzan. 17032 depositata il 25 luglio, ètornata ad occuparsi di questioni processuali inerenti l'istituto dell'amministrazionedi sostegno.

Nel caso di specie, il G.T. diMatera adito per la nomina di un amministratore provvisorio a favore di unadonna, in seguito agli elementi emersi durante il procedimento ritenevasuperflua l'apertura dell'amministrazione e procedeva all'immediata chiusura. L'amministratoreprovvisorio proponeva reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Potenzalamentando la mancata notifica dell'istanza di revoca o chiusura dell'amministrazione,avvenuta anche nei confronti del P.M. La Corte rigettava il reclamo confermandola valutazione del giudice tutelare.

La questione finiva, quindi, inCassazione, la quale condividendo l'operato dei giudici di merito e rigettandoil ricorso, ha ritenuto inconferente ilrichiamo del ricorrente all'art. 384 c.c., riguardante specificamente ilprocedimento di revoca dell'amministratore di sostegno, escludendo che allostesso debba notificarsi l'istanza di chiusura della proceduraai sensi dell'art. 413 c.c. dal momento che quest'ultimo non è parte necessariadel procedimento.

Difatti,richiamando la precedente giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 14190/2013),la S.C. ha affermato chenella procedura de qua, “che consistein un procedimento unilaterale, non esistono partinecessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione”; pertanto, non èconfigurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario, anche perché “l'art.713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720 bis dello stesso codice, espressamentelimita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, albeneficiario e alle altre perone, tra quelle indicate in ricorso le cuiinformazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare".Ne consegue,secondo la Corte, che laprescrizione contenuta nell'art. 413 c.c. “non sta ad indicare un adempimento processualmentenecessario e sanzionabile, non determinando la sua eventualeomissione alcuna compressione del diritto di difesa delpredetto amministratore”.

Analogamente, riguardo alla mancata comunicazione alpubblico ministero dell'istanza di chiusura dell'amministrazione disostegno, poichél'unica parte necessaria nella procedura è il beneficiario, ha osservato laCorte, “il difetto di comunicazionedella richiesta al pubblico ministero e la conseguente assenza dello stesso alprocedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario néalcun'altra nullità del giudizio di primo grado per la quale la Corte dovrebberimettere le parti al primo giudice”.

Data: 23/08/2014 11:00:00
Autore: Marina Crisafi