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Rapina o furto con strappo? La Cassazione fuga ogni dubbio: se c'è violenza è rapina



È configurabileil delitto di rapina e non di furto constrappo allorquando il soggetto esercita violenza nei confronti della vittimaal fine di vincerne la resistenza.

Lo ha stabilitola seconda sezione penale della Corte di Cassazione,con sentenza n. 30938 depositata il 15luglio 2014, in una vicenda riguardante un uomo imputato del reato dirapina aggravata per aver rubato la borsa ad una vecchietta di ottant'annispintonandola in avanti e facendola cadere rovinosamente per terra,provocandole diverse lesioni guaribili in trenta giorni.

Condannato daltribunale di Trapani alla pena di quattro anni di reclusione e mille euro dimulta, l'imputato ricorreva in appello, ma la corte di Palermo confermava lasentenza di primo grado. La vicenda giungeva, dunque, in Cassazione.

In particolare,veniva dedotta la mancatariqualificazione del reato di rapina in furto con strappo a norma dell'art. 624bis c.p. in quanto nel caso di specie, l'azione violenta era diretta “esclusivamente sulla cosa e finalizzataall'unico scopo di strappare di dosso la borsa alla vittima; d'altra parte,tenuto conto della età assai avanzata della vittima, era imprevedibile che lastessa opponesse resistenza e tentasse di trattenere la borsa”. Su questoassunto, la difesa dell'imputato lamentava, dunque, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività deltrattamento sanzionatorio.

Per la S.C.,invece, non vi è alcun dubbio sulla qualificazione giuridica del delitto dirapina. Dalla dinamica dei fatti, in particolare, secondo la Corte emerge lapuntuale valutazione del giudici del merito, che hanno messo in luce lacircostanza che l'imputato avevaesercitato violenza nei confronti della donna, “proprio per vincerne la resistenza”, al punto che la stessaveniva spintonata in avanti e cadeva per terra riportando traumi vari efratture. Per cui, giudicando il trattamento sanzionatorio e la mancata concessionedelle attenuanti generiche congrui ed esenti da censure, la Cassazione ha dichiarato palesemente inammissibile ilricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Data: 22/08/2014 11:00:00
Autore: Marina Crisafi