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Infortunistica stradale: Cassazione, chiarimenti in tema di danno da mancato guadagno e danno estetico



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione terza, sentenza n. 17220/2014.

LaCassazione interviene sul tema di liquidazione del danno derivante dasinistro stradale e, più precisamente, circa la quantificazione delc.d. danno da mancato guadagno – concernente la lesionederivante al lavoratore che, a seguito di incidente stradale, riportiuna sensibile variazione alle sua capacità professionali – al finedi fornire alcuni chiarimenti.

Nella sentenza in commento la Supremacorte opera una chiara distinzione circa le conseguenze che unincidente stradale può avere sulla capacità lavorativa del singolo:“maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimentodell'attività lavorativa (c.d. danno alla cenestesi lavorativa);perdita del lavoro, e di conseguenza del reddito; conservazione dellavoro, ma con riduzione del reddito, tanto in atto quanto inpotenza”.

Il primo caso – quellointegrato nel caso in oggetto, che vede rigettato il ricorso –costituisce fattispecie di danno non patrimoniale, mentre soloil secondo e il terzo integrano vero e proprio danno patrimonialee sono dunque suscettibili di generare il sopra citato danno damancato guadagno. Affinchè la domanda di risarcimento di tale tipodi danno possa trovare accoglimento occorre dunque che l'interessatodimostri nel merito due elementi fondamentali: l'aver perso tutto oin parte il reddito da lavoro oppure una inevitabile futuracontrazione dell'entità dello stesso.

Il danno estetico,infine, secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema corte “nonè che una forma di invalidità permanente”, fa parte cioè delc.d. danno biologico e come tale il legislatore ne hapreservato la duplicazione in fase di liquidazione del dannopermanente. L'unico caso in cui è possibile che la singola voceabbia autonoma rilevanza è quello in cui venga dimostratal'incidenza dell'inestetismo sulla capacità di guadagno dellavoratore.

Per saperne di più è possibile scaricare qui sotto il testo della sentenza.

Data: 11/09/2014 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi