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Cassazione: legittimo il rifiuto del dipendente comunale di prestare servizio al di fuori dell'orario di lavoro



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione lavoro, sentenza n. 17582 del 4 Agosto 2014.

Vanno annullate le sanzioni disciplinari irrogate al dipendentecomunale per il suo rifiuto di prendere parte ariunioni del Consiglio comunale indette in orario serale, dunquefuori dall'orario di lavoro contrattualmente previsto.

E' quanto afferma la Corte di Cassazione spiegando che a seguitodella c.d. privatizzazione del pubblico impiego, salvo ipotesispecifiche (si pensi, ad esempio, ai vigili del fuoco o aimagistrati) ai dipendenti pubblici è estesa la normativa inerente ilrapporto di lavoro privato. Per tale motivo non è possibilecostringere il dipendente a prestare ore di straordinario senza ilsuo consenso, salvo che vi siano accordi espressi tradipendente e datore di lavoro o si tratti di una situazione dieccezionale gravità e urgenza.

Nel caso di specie ildipendente ha provato che tali riunioni sarebbero avvenute conregolarità in orari serali e, in assenza di specifici accordi con ildirigente preposto all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficiocomunale, lo stesso dipendente si sarebbe dapprima prestato a talimansioni per poi successivamente rifiutarsi.

A nulla è valsa ladifesa comunale, la quale faceva riferimento a un interesse pubblicosuperiore all'espletamento delle funzioni, al fine di salvaguardareil buon andamento dell'azione amministrativa: la Suprema corteha avallato la decisione del giudice di merito confermandol'estensione applicativa dei principi di matrice civilistica, tra cuiil generale dovere di correttezza e buona fede – ex artt.1175 e 1375 cod. civ. - che nel caso di specie non è statorispettato dalla pubblica amministrazione.

Data: 20/08/2014 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi