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Mancato riconoscimento e abbandono:, Cassazione, ai figli spetta il risarcimento dei danni per la privazione del rapporto parentale



Il mancato riconoscimento e l'abbandono deifigli nati fuori dal matrimonio, da parte del padre, integra violazione dei doveri genitoriali che dàluogo al risarcimento dei danni nonpatrimoniali per la privazione del rapporto parentale, nonché al diritto di regresso alla madre per lespese sostenute per il mantenimento della prole.

Così ha deciso la Cassazione, nella sentenza n. 16657 depositata il 22 luglio 2014, confermando la statuizione della Corte d'Appello diBrescia che aveva condannato un uomo al pagamento di somme ai figli nonriconosciuti e abbandonati a titolo di risarcimento per la lesione del dirittofondamentale inerente la qualità di figli e all'ex convivente a titolo dirimborso delle spese sostenute per il mantenimento degli stessi.

In particolare, haaffermato la Corte, “l'obbligazione dimantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto diaverli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loroindipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, al momentodella nascita, il figlio sia stato riconosciutoda uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l'onere esclusivo delmantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confrontidell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettatedagli artt. 148 e 261 c.c. (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdottodal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delleobbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c.”.

Il rimborsodelle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento delfiglio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale dimantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha precisato la Corte, “ha natura in senso lato indennitaria,essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, pergli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole”, attraverso una liquidazioneequitativa operata dal giudice del merito.

Quanto alla responsabilità per laviolazione degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, la Corte ha specificatoche “la violazione dei doveri dimantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causadel disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile,cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo adun'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni nonpatrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.”.

È la stessa privazione della figura genitoriale paterna, quale punto diriferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita, ad integrare “un fatto generatore di responsabilitàaquiliana”, la cui prova, secondo la S.C., può essere offerta, comerilevato dalla corte territoriale, “sullabase anche di soli elementi presuntivi”, considerando “la particolare tipologia di danno non patrimoniale in questione,consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio hadiritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita peril fatto in sé della lesione”.

Data: 10/08/2014 14:20:00
Autore: Marina Crisafi