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Privacy: Cassazione, legittimo l'uso di dati sensibili per esigenze di difesa



Non serve il consenso dell'interessato, se i dati sensibili sono utilizzati per esigenze di difesa. Lo ha confermato la prima sezione civile della Cortedi Cassazione, con sentenza n. 16284 depositata il 16 luglioscorso, in una vicenda inerente la delibazionedella sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio a causa deldisturbo noto come “bipolarismo di tipoI” di cui era affetta una delle parti contraenti, tale da influire sulle sue capacità didiscernimento.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello diCatanzaro accoglieva la domanda dello “sposo” volta ad ottenere ladichiarazione dell'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza delTribunale Ecclesiastico di Reggio Calabria, che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario perincapacità dell'altro coniuge a contrarre, escludendo che la pronunciafosse contraria alle disposizionidell'ordinamento interno che tutelano laprivacy e la riservatezza delle persone.

Il caso finiva in Cassazione, la quale,dichiarando inammissibile il ricorso della donna, poiché basato su censure inerenti l'apprezzamentoin via diretta della sentenza delibata, insindacabile in sede di legittimità, haescluso la contrarietà della pronuncia all'ordine pubblico, confermando il principiodi diritto enunciato dal giudice del merito secondo cui “a norma degli artt. 4 ed 11 del d. lgs. n. 196/03, i dati personalioggetto di trattamento vanno gestitirispettando i canoni della correttezza, pertinenza e non eccedenza rispettoalle finalità del loro utilizzo - ma - ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. cit., non serve il preventivo consensodell'interessato ove essi siano impiegati per esigenze di difesa nelgiudizio negli strétti limiti in cui ciò sia necessario”.

Testo sentenza 16284 del 16 luglio 2014

Data: 10/08/2014 09:30:00
Autore: Marina Crisafi