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Porto d'armi: se non nascoste in luogo sicuro, è reato di omessa custodia



“I poteri discrezionali concessiall'amministrazione della p.s. dagli articoli 39 e 43 del t.u.l.p.s.(rispettivamente per il divieto di detenzione di armi e munizioni, e per larevoca della licenza di porto d'armi) nonhanno natura e finalità sanzionatorie. Non implicano necessariamente un giudizio d'illiceità sui comportamentidell'interessato; e non hanno come presupposto necessario che queicomportamenti siano stati giudicati illeciti in sede penale (anche se è veroche in presenza di talune condanne l'autorità di p.s. è tenuta ad intervenire). I provvedimenti in materia hanno invece lo scopo di prevenire isinistri (non necessariamente intenzionali) che possono derivare da un uso inappropriato delle armi,vuoi da parte del legittimo detentore, vuoi di terzi”.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3763 depositata il 16 luglio 2014, inuna vicenda riguardante la revoca della licenza di porto di fucile da caccia eil divieto di detenere armi e munizioni nei confronti di un soggetto, a causa delgiudizio di inaffidabilità riguardo alla custodia delle armi stesse e delmateriale analogo originato dal suicidiodel fratello all'interno della sua abitazione e mediante il suo fucile.

Denunciato l'uomo all'autorità giudiziariaper il reato di omessa custodia delle armi, previo sequestro delle stesse, i Carabinieritrasmettevano gli atti alle autorità di pubblica sicurezza competenti per i provvedimentiamministrativi del caso. Mentre ladenuncia penale veniva archiviata dal Gip, l'autorità di p.s. riteneva invece di adottare i provvedimenti direvoca della licenza di porto d'armi e di divieto di detenzione di armi emunizioni.

L'interessato presentava, quindi,ricorso al Tar e, dopo il rigetto, appelloal Consiglio di Stato riproponendo e sviluppando le censure già disattese.

Confermando i provvedimenti emessi dall'autoritàdi pubblica sicurezza, considerati logici e proporzionati al caso in esame, ilgiudice amministrativo ha osservato che la stessa forza dei fatti, appartenential “genere di eventi che l'autorità dip.s. ha il compito di prevenire”, denota “la ridotta affidabilità del soggetto nella custodia delle proprie armio quanto l'inefficacia delle precauzioni da lui adottate”.

Pertanto, affermando che “i provvedimenti interdittivi sono possibili elegittimi (o anzi doverosi) anche qualora il legittimo detentore sia pienamente affidabile perquanto riguarda il corretto impiego delle armi da parte sua, ma non sia altrettanto affidabile riguardoalla cautela che pure è tenuto ad adottare per prevenire che le armi da lui legittimamente detenute vengano nella disponibilità di terzi”,il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e condannato il ricorrente alpagamento delle spese.

Data: 04/08/2014 11:30:00
Autore: Marina Crisafi