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Adottabilità del minore: non è sufficiente la disponibilità dei nonni ad escludere l'abbandono



Ai fini dell'accertamentodella dichiarazione di adottabilità,la manifesta disponibilità dei nonni “adoccuparsi del minore che versi in stato di abbandono non è sufficiente, di per sé, ad escludere il permanere di dettasituazione nel futuro, dovendo la stessa essere suffragata da elementi oggettivi che la rendano credibile” edessendo necessaria la presenza di rapportipregressi ed attuali, tali da assicurare “una situazione affettiva, morale e materiale” in grado diconsentire un armonioso ed equilibrato sviluppo della sua personalità.

Lo ha deciso laCorte di Cassazione, nella sentenza n. 16280 del 16 luglio 2014, in una vicendariguardante la dichiarazione dello stato di adottabilità di tre minori da partedel Tribunale per i minorenni di Catania e la conferma dell'affidamento deglistessi e del divieto di visita nei confronti dei genitori e degli altricongiunti.

Rigettate leistanze, anche in appello, ricorrevano per Cassazione, i nonni materni epaterni avverso la ritenuta inidoneità degli stessi ad ovviare alle presuntecondizioni di abbandono dei nipoti.

La Cassazione,preliminarmente riunendo i ricorsi, ha affermato i principi sopraesposti e lacorrispondenza delle statuizioni della corte di merito al principio ispiratore della disciplina dell'adozione, secondo cui “il diritto del minore a vivere ed essereeducato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti là dove questa non sia in gradodi prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurarel'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono,il quale non viene meno per il solofatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte deigenitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, risultandonecessario, in tal caso, accertare che l'ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armoniososviluppo della personalità del minore, senza che, in particolare, lavalutazione di idoneità dei medesimi parenti alla di lui assistenza possaprescindere dalla considerazione della loro pregressa condotta, comeevidenziato dall'art. 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che espressamenterichiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore”.

Condividendo,pertanto, il giudizio negativo cui èpervenuta la stessa corte territoriale, sulla capacità dei nonni di sostituire i genitori, piuttosto chesupportarli (dato il grave quadrofamiliare tale da compromettere in modo grave e irreversibile lo sviluppopsicofisico dei tre minori), la S.C. ha affermato in particolare che “in tema di dichiarazione dello stato diabbandono del minore, la disponibilità ad occuparsene manifestata da uno deiparenti entro il quarto grado, che alleghi di aver mantenuto rapportisignificativi con il minore, deve esserevalutata con particolare rigore nel caso in cui il fanciullo sia statooggetto di abusi sessuali e/o maltrattamenti nella famiglia d'origine, e dunquecolpito in modo gravissimo nella sua più profonda dimensione emotiva”. Pertanto,ha concluso, la Corte rigettando iricorsi: “lo stato di abbandono puòessere escluso soltanto in presenza di rapporti pregressi ed attuali, frail minore ed il predetto parente, caratterizzati da una sufficiente “autonomia” di tale congiunto daigenitori e tali da assicurare, direttamente o mediante sostegni esterni, una situazione affettiva, morale e materiale,da accertare con riscontri obbiettivi, idonea a prefigurare un adeguato equilibrio psicofisico el'armonioso sviluppo della sua personalità”.

Data: 03/08/2014 11:00:00
Autore: Marina Crisafi