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Il custode risponde di sottrazione del bene pignorato (ex art. 388 c.p.) anche se non lo ha portato via



“Il reato di sottrazione di cose sequestrate o pignoratesussiste ogni qual volta si ponga in essere un'azione diretta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibileo difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effettodell'imposizione del vincolo stesso, è rivolta, e ciò anche a prescindere dal rilievo di una materiale amotio del bene” (ossia dall'asporto del bene stesso).

Così ha statuitola sesta sezione penale della Corte di Cassazione,nella sentenza n. 32704 del 23 luglioscorso, in una fattispecie riguardante l'amministratore di fatto di unasocietà, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 388 c.p. perché dopo un pignoramento di un lettino abbronzante affidato alla sua custodia, continuava a utilizzarlo e poi lo vendeva a una nuova società subentrata a quella da lui amministrata.

Per laCassazione, l'atto dispositivo del benepignorato, posto in essere da colui che (come il custode) è a conoscenzadegli obblighi specificamente riconducibili al vincolo giudiziario gravantesullo stesso, integra il reato in esame poichérende comunque difficoltosa l'efficace attuazione del diritto vantato dalcreditore pignorante, a prescindere dal rilievo inerente alla c.d. "amotio".

Né può darsirilievo, secondo la Corte, nel caso di specie, alla deduzione difensivainerente alla prospettata inefficacia della vendita nei confronti del creditorepignoratizio, poiché egli comunque avrebbe dovuto adire la via giudiziaria perfar accertare il suo diritto in caso di contestazione da parte del terzo dibuona fede.

Pertanto,affermando che la sentenza della corte territoriale impugnata ha correttamenteapplicato i principi statuiti dalla stessa giurisprudenza di legittimità,secondo cui la fattispecie incriminatrice in esame “è configurabile non solo quando la condotta sia obiettivamente idoneaad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gliorgani della procedura esecutiva ostacolio ritardi nel reperimento del compendio esecutato”, la S.C. ha rigettato ilricorso, ritenendo che la condotta di“sottrazione”, pur potendo assumere estrinsecazioni diverse in ragionedella natura e del regime giuridico dei beni coinvolti, costituisce “una delle condottealternative mediante le quali può realizzarsi il delitto in esame - esercitando un - ruolo di chiusuraimprontato all'esigenza di sanzionare ogni comportamento contrassegnato dalladirezione e dall'attitudine a ledere l'interesse tutelato, che è quello allaconservazione del vincolo di natura privatistica apposto su determinati beni,in funzione del corretto conseguimento delle finalità la cui attuazione essospecificamente viene a presidiare”. Sotto tale profilo, pertanto, haprecisato la Cassazione, può ritenersi rilevanteogni attività idonea “a rendere nonsolo impossibile, ma anche semplicemente più difficoltosa la concretaattuazione delle pretese, delle facoltà e dei diritti il cui pienosoddisfacimento l'ordinamento giuridico intende in tal guisa tutelare”.

Data: 02/08/2014 14:10:00
Autore: Marina Crisafi