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Colpisce col machete l'amante che rifiuta di fuggire e di suicidarsi insieme. Per la Cassazione, è delitto premeditato



È pacifica la sussistenza dell'aggravante della premeditazione in presenza di due presupposti: “uno di natura cronologica,costituito da un apprezzabile lasso di tempo fra l'insorgenza del propositocriminoso e la attuazione di esso e l'altrodi carattere ideologico, consistente nelle ferma risoluzione criminosaperdurante nell'animo dell'agente, senza soluzioni di continuità, fino allacommissione del crimine”.

Così ha statuito la prima sezione penaledella Corte di Cassazione, consentenza n. 28795 del 3 luglioscorso, in una vicenda riguardante un uomo condannato a 9 anni e 8 mesi direclusione per il delitto di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, commessoin danno di una vicina di casa. L'imputato si era invaghito della donna,sposata con figli, e le aveva proposto di fuggire insieme e poi, non avendoquesta accettato, di morire insieme. La donna si era rifiutata e l'uomo unamattina si era introdotto nella sua casa, mediante effrazione di una finestra,armato di un machete minacciando di ucciderla se non fosse fuggita con lui. Al rifiutoulteriore della donna, l'uomo aveva reagito colpendola ripetutamente eprovocandole lesioni gravissime, tali da metterla in pericolo di vita.

Condannato in primo e in secondo grado, l'uomoricorreva per Cassazione chiedendo l'annullamentodella sentenza della Corte d'Appello per l'erronea applicazione dell'aggravante della premeditazione.

Per la S.C., invece, non vi è dubbio suldelitto premeditato, ritenendo realizzato il primo e il più indicativo degli elementi della premeditazione, ilrequisito cronologico, che si concreta “in un intervallo temporale in cui l'agente potrebbe riflettere edeventualmente recedere dal proposito criminoso - e che denota - ove tale recesso non si sia verificato, una particolare intensità di dolo che sitraduce in una fredda e perdurantedeterminazione a commettere il reato, nel che si sostanzia l'altro deglielementi costitutivi dell'aggravante. Ne consegue che detti elementi si integrano e si arricchiscono reciprocamente e adentrambi occorre guardare per decidere se sussista la circostanza aggravante dicui all'art. 577, comma primo n. 3, c.p.”.

Né vale ad escludere l'aggravante, secondola Cassazione, il fatto che la decisione di uccidere, nel caso di specie, fossecondizionata alla risposta che l'amante avrebbe dato all'invito dell'imputato afuggire con lui, poiché è principiopacifico in giurisprudenza che “sussistel'aggravante della premeditazione anche quando l'agente abbia risolutivamentecondizionato il proposito criminoso al mancato verificarsi di un determinatoevento ad opera della vittima”.

Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

Data: 25/07/2014 11:00:00
Autore: Marina Crisafi