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Espropriazione immobiliare: quando l'immobile ricade nella comunione legale dei beni.



Avv. Stefania A. Pedà -

Il pignoramento immobiliare è una delle tipologie diespropriazione forzata previste dal Titolo II del Codice di Procedura Civile (artt.483 e ss. c.p.c.).


Affinchè l'atto di pignoramento sia opponibile ai terzi inbuona fede, occorre che l'atto stesso sia trascritto entro 30 giorni dallanotifica.

Qualora l'immobile che si intende pignorare sia un benepersonale ex art. 179 civile cicile o il debitore non sia coniugato, ovvero il debitoreseppur coniugato sia in regime convenzionale di separazione dei beni, nulla quaestio.


Ma se il bene da pignorare cade in comunione legale dei benie si è creditori personali del singolo coniuge, come agire affinchè ilpignoramento non risulti viziato?


Sulla questione vi è stato un acceso dibattito sia indottrina che in giurisprudenza.

La comunione legale è ben diversa dalla comunionedisciplinata ex artt. 1100 e ss. c.c.: ed infatti, il proprietario di un benericadente in comunione è comproprietario del bene stesso pro quota.

A contrario, iconiugi sono proprietari degli immobili ricadenti in comunione legale perintero (cfr, ex plurimis Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890).

Questa è stata la base di partenza della pronuncia dellaCorte di Cassazione n. 6575/2013 che, ad oggi, sembra aver sopito la querelle.


Ed infatti, da questa sostanziale differenza discende ladiversa procedura da seguire per effettuare correttamente un pignoramentoimmobiliare.


In particolare, la Corte, sul punto, ha affermato ilseguente principio di diritto: “la naturadi comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta chel'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o più beni) in comunione, abbiaad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimentodella comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della suavendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà dellasomma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, incaso di assegnazione”.

Preliminarmente, occorrerà accertarsi dell'effettivo regimepatrimoniale dei coniugi: ciò emerge dall'estratto dell'atto di matrimonio deldebitore.


In secondo luogo, l'atto di pignoramento dovrà esserenotificato al debitore e trascritto nei suoi confronti per l'intero (quota1/1); in più, anche l'altro coniuge non debitore dovrà ricevere l'avviso exart. 599 c.p.c..


Quanto sopra, non perché al coniuge non debitore possaascriversi un diritto ad agire in opposizione all'esecuzione, ma poiché questipotrebbe intervenire in giudizio eccependo che il bene pignorato eccede ilvalore del 50% dell'intero patrimonio della comunione legale, affinchè,all'esito della vendita, la metà del ricavato non potrà essere oggetto didistribuzione ai creditori.


Ed ancora, al coniuge non debitore dovranno essere applicatigli artt. 498 e 567 c.p.c., ossia anche rispetto a quest'altro coniuge vi saràla necessità di effettuare l'avviso ai suoi creditori iscritti personali,nonché di allegare la documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a luirelativa.

Giova, altresì, ricordare che il coniuge non debitore e nonesecutato ha diritto a partecipare all'acquisto dell'immobile pignorato, exart. 604 c.p.c..


In sintesi, il creditore personale di un coniuge non puòpignorare solo la metà dell'immobile, ma l'intero cespite in comunione, per poisoddisfarsi - in sede di distribuzione - del ricavato, pur nei limiti della quotaspettante all'obbligato. Ciò in quanto - ricorda la Cassazione - “ammettereun'espropriazione per la sola quota della metà (del coniuge debitore)significherebbe consentire l'assegnazione della quota dell'esecutato anche agliestranei, o, ancor peggio, la sua vendita giudiziaria con l'introduzione,all'interno di un bene che per definizione è restato nella comunione legale, diun estraneo a quest'ultima”.


Da ciò discende la messa in vendita o l'assegnazione delbene per intero e lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene.Tale scioglimento si perfezionerà a seguito dell'emanazione del decreto ditrasferimento, con dirittodel coniuge non debitore -in applicazione dei principi generali sullaripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione- ad ottenere ilcontrovalore lordo del bene nel corso della medesima procedura.


Dunque, la procedura di espropriazione forzata di un immobile che ricada nellacomunione legale dei beni, qualora il creditore sia personale del singoloconiuge, dovrà osservare questi passaggi. Altrimenti, risulterà viziata e ilGiudice dell'Esecuzione dovrà dichiarare l'improcedibilità.

Data: 22/07/2014 18:30:00
Autore: Avv. Stefania A. Ped�