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Sinistro stradale: niente danno edonistico, è compreso in quello morale



Nessun ristoro autonomo per il “c.d.“danno edonistico” per la perdita del rapporto parentale; tale danno –infatti – deve essere valutato unitamenteal risarcimento del danno morale iure proprio”.

A deciderlo è la Corte di Cassazionecivile, con sentenza n. 15491 dell'8luglio 2014, rigettando il ricorso dei genitori di un ragazzo deceduto aseguito di un incidente stradale che avevano agito per chiedere il risarcimentodi tutti i danni subiti, in proprio e iurehereditatis.

Condividendo le statuizioni della Corte d'appello, la quale ha provvedutoal risarcimento del danno morale considerando sia lo stretto vincolo parentaleche il grandissimo dolore per la perdita dell'unico figlio e l'estremaintensità della sofferenza subita, la S.C. ha ritenuto infondate le censure dei ricorrenti in ordine alla mancata liquidazione di un danno edonisticoautonomo e distinto rispetto al pretium doloris, trattandosi dilesioni della persona costituzionalmente protetti.

Secondo la Cassazione, “il carattereunitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento dispecifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita direlazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero veree proprie duplicazioni risarcitorie,fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte lepeculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso,tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede dipersonalizzazione della liquidazione”.

Anche in ordine all'ulteriore censura formulata con riferimento all'errata quantificazione del danno biologicoda postumi permanenti che andava, secondo i ricorrenti, commisurata a tutta ladurata della vita, i Supremi Giudici hanno ritenuto corretta la sentenzaimpugnata.

È pacifico, infatti, per la S.C. che “nelcaso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose ela morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione allamenomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periododi tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimentodel danno è trasmissibile agli eredi ‘iure hereditatis'; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminalesarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sualiquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno allecircostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno èmassimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è cosìelevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte”.

Pertanto, la statuizione della Corte d'appello, è conforme ai principidella stessa giurisprudenza di legittimità secondo i quali “l'ammontare del danno biologico, chegli eredi del defunto richiedono iuresuccessionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vitadel defunto, ma alla sua durata effettiva”.

Per questi motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato iricorrenti alle spese.

Data: 14/07/2014 18:00:00
Autore: Marina Crisafi