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Guida alterata: conducente non può opporsi agli accertamenti sanitari richiesti per scopi investigativi



Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge per chi è sospettatodi essersi messo alla guida sotto effetto di stupefacenti integra il reato previsto dall'art. 187, commi 3 e4, del Codice della Strada.

Lo ha chiarito laquarta sezione penale della Corte di Cassazione,con sentenza n. 29287 depositata il 4luglio scorso, in una vicenda riguardante una persona imputata del reato diguida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, laquale aveva opposto rifiuto, all'invito della polizia di sottoporsi agliaccertamenti sanitari (nella specie, un prelievo), motivato dal fatto di nonaver riportato lesioni dal sinistro.

La S.C. hasottolineato come, se è possibile per ilconducente opporsi agli accertamenti sanitari non necessari per finalità diagnostico-terapeutiche, diverso è il caso in cui gli stessisiano richiesti per scopi investigativi,volti a verificare le condizioni psicofisiche del conducente, anche se lostesso non riporti alcuna lesione in seguito ad un eventuale sinistro.

In tali ipotesi,secondo la Suprema Corte, considerato che finalitàterapeutiche ed investigative procedono su binari diversi, il rifiuto di sottoporsi agliaccertamenti è illegittimo, integrandoil reato previsto dall'art. 187 C.d.S.

Come si legge nella parte motiva della sentenza, gli accertamenti previsti dall'articolo 187 del Codice della Strada (comma 2, 2 bis e 3) non corrispondono a quelli praticati per necessità terapeutica (caso in cui le lesioni riportate richiedano cure e trattamento ospedaliero). Si tratta piuttosto di esami richiesti dagli agenti quando c'è motivo di ritenere che il conducente si trovi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e non necessiti di cure e trattamento ospedaliero.

Data: 14/07/2014 09:30:00
Autore: Marina Crisafi