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Tar Sardegna: Condizioni per la risarcibilità del danno non patrimoniale da provvedimento illegittimo della PA



di Gerolamo Taras - Il Tribunale Amministrativo Regionaledella Sardegna (Sezione Seconda) nellemotivazioni della sentenza n. 00472/2014del 19/06/2014 ha ricordato i presupposti, riconosciuti dallaGiurisprudenza più accreditata, per la configurabilità del danno non patrimonialecausato da provvedimento illegittimodella Pubblica Amministrazione. Nell' analisi vengono consideratiseparatamente, sia il risarcimento del danno patrimoniale, sia il risarcimento del danno nonpatrimoniale. Lo stesso comportamento illecito, ritenuto idoneo a causare undanno patrimoniale, non viene dallo stesso giudice considerato sufficiente per consentire la risarcibilità del danno nonpatrimoniale. E viene spiegato perché.

Risarcimento del danno patrimoniale. La responsabilità della pubblica amministrazione daattività provvedimentale deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 cod.civ., con la conseguenza che ai fini del risarcimento il danneggiato deve darela prova, ex art. 2697 cod. civ., di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito:ossia danno e suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso di causalità, doloo colpa del danneggiante.

Tuttavia, per quanto riguarda l'elemento soggettivodella responsabilità, il privato danneggiato può limitarsi ad invocarel'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, restando acarico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di unerrore scusabile per contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dellanorma, per la complessità del fatto, ovvero per l'influenza di altre validecircostanze.

Diverse le condizioni per la risarcibilità del danno non patrimoniale.

Viene puntualizzato che “nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale è risarcibile neisoli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un'interpretazionecostituzionalmente orientata dell'art. 2059 Cod. civ.:

1) quando ilfatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso lavittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturentedalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento,ancorché privo di rilevanza costituzionale;

2) quandoricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristorodel danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ades., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione dellenorme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avràdiritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione deisoli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraversola norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente,quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);

3) quando il fattoillecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimonialescaturente dalla lesione di tali interessi,che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dallalegge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

In tale ultima ipotesi il pregiudizio non patrimonialepotrà essere riconosciuto a condizione che:

a) l'interesse leso − e non il pregiudizio sofferto −abbia rilevanza costituzionale;

b) la lesione dell'interesse sia grave, nel senso chel'offesa superi una soglia minima di tollerabilità;

c) il danno non sia futile, vale a dire che nonconsista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tuttoimmaginari, come per es. quello alla qualità della vita od alla felicità.

Secondo i Giudici rientrano nella categoria deidiritti inviolabili, quei diritti che,concernendo esigenze primarie della persona, costituiscono patrimonioirretrattabile e nucleo intangibile della stessa.

Mentre deve escludersi che un diritto possa essereinquadrato tra quelli inviolabili della persona solamente perchécostituzionalmente garantito.

Di conseguenza non è da inquadrare tra i dirittiinviolabili e fondamentali della persona, il diritto di accedere agli ufficipubblici di cui all'art. 51 cost., posto che questo non attiene ad un'esigenzaprimaria della persona.

Nemmeno è configurabile un diritto a conservare le funzioni pubbliche, per ilsolo fatto che l' eventuale rimozionepotrebbe causare un pregiudizio allareputazione e all'immagine.

Nella categoria in parola rientrano, invece, quellialla reputazione e all'immagine.

Tuttavia il danno non patrimoniale da lesione deglistessi, in quanto danno conseguenza, può essere liquidato solo laddove allegatoe provato.

Data: 11/07/2014 18:00:00
Autore: Gerolamo Taras