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Cassazione penale: anche se non servono elementi di riscontro, il teste deve essere credibile



Anche se l'efficacia probatoriadi una testimonianza non è subordinata alla sussistenza di elementi diriscontro, le dichiarazioni del teste, devono essere credibili. Lo ha stabilito la sesta sezione penaledella Cassazione, con sentenza n. 27185 del 23 giugno 2014, chiamata apronunciarsi in una vicenda riguardante due educatrici di un asilo nido imputatedel reato di maltrattamenti di minori alle stesse affidati. Condannate in primogrado, le imputate venivano assolte dalla Corte d'Appello che riformava lasentenza pronunciata dal tribunale perché il fatto non sussiste.

Preliminarmente rilevandol'estinzione del reato per l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, laS.C. ha accolto nel merito i ricorsi (del procuratore generale e della partecivile), annullando senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato e cogliendo l'occasione per ribadire leregole relative alla valutazione della prova orale.

Inparticolare, ha sottolineato la Corte, è principio costante nellagiurisprudenza, quello secondo il quale esclusa la necessità che la testimonianza debba esserecorroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro", ilgiudice debba "limitarsi a verificarel'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dalpresupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fattiobiettivamente veri, o da lui ragionevolmente ritenuti tali".

La Cassazione hachiarito, altresì, che l'espressione “finoa prova contraria” non significa che “ladeposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risultipositivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o diricordo del teste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendereobiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi”.

Da ciòdiscende che le dichiarazionidi un testimone devono risultare credibili "oltrechè avere ad oggetto fatti di direttacognizione e specificamente indicati, con il logico corollario che,contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese dacoimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai qualiè funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone”.

Data: 07/07/2014 16:50:00
Autore: Marina Crisafi