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Cassazione: nessun equo premio al dirigente se l'invenzione è l'oggetto principale del contratto di lavoro



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 14371 del 25 Giugno2014.

Non sempre è dovuto l'equo premio – ex art. 23 r.d.1127/1939 - cioè quel corrispettivo volto a retribuire il lavoratoreche produce innovazioni all'interno dell'azienda, al dirigente cherealizza nuovi prodotti o nuove applicazioni.

Occorre infatti verificare quale sia l'oggetto principale delcontratto di lavoro. Se l'attività d'invenzione costituisce lamansione centrale di tale rapporto e le parti hanno già concordatoun compenso preciso, allora la risposta è in senso negativo, poichési sarà di fronte a un'invenzione di servizio e non aun'invenzione d'azienda. E' quanto ha stabilito la Cassazionenella sentenza in commento.

La domandadel lavoratore viene respinta sia in primo che in secondo grado digiudizio, dunque lo stesso si rivolge alla Cassazione. La Supremacorte, dopo aver premesso che “l'attività di invenzione devenecessariamente risultare in maniera esplicita dal contratto almomento della sua conclusione”, tempera tuttavia tale principiorichiamando giurisprudenza costante.

Il giudice, nel valutare ilrapporto intercorrente tra le parti, dovrà applicare un criterioex ante – prima, cioè, che l'invenzione vengaposta in essere - che gli permetta di qualificare il tipo dicontratto che lega lavoratore e azienda. Il datore di lavoro, neigradi di merito, ha dimostrato che le mansioni affidate aldirigente sarebbero rientrate nell'attività di invenzione;prospettiva confermata dall'esplicita pattuizione di idoneocompenso, oltre a un superminimo che addirittura raddoppiava lostesso compenso pattuito. Non ravvisando alcuna illogicità nelragionamento del giudice d'appello, la Cassazione rigetta il ricorso.

Data: 19/07/2014 07:10:00
Autore: Licia Albertazzi