Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: il giudice è obbligato a nominare l'amministratore di sostegno?



di Licia Albertazzi - Cortedi cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 13929 del 18 Giugno2014.

L'art. 404 cod. civ. prevede la possibilità, daparte dei parenti prossimi del soggetto in difficoltà, di richiederela nomina di un amministratore di sostegno che provveda adassistere il prossimo congiunto affetto da patologia fisica opsichica inabilitante, anche temporanea. Il giudice del merito puòoperare una valutazione discrezionale in merito alla necessitào meno di nominare tale figura o la legge lo vincola di certoalla nomina, per poi decidere in concreto la tipologia d'intervento?

La risposta arriva dalla Corte di Cassazione. Nel caso preso in esame nella sentenza in oggetto, a seguito di rigetto della domanda di nomina diamministratore di sostegno, il padre di un ragazzo affetto da gravepatologia psichiatrica ricorre in Cassazione impugnando ilprovvedimento di rigetto, lamentando come il provvedimento sia affetto davizio di motivazione e da violazione di legge. Secondol'interpretazione del giudice del merito l'art. 404 cod. civ. nonimporrebbe alcun obbligo in capo al giudice di procedere alla nominadell'amministratore di sostegno; e, essendo il giovane circondato dapersone in grado di fornire piena assistenza, non sarebbe quindinecessario nominare un amministratore di sostegno.

Un'interpretazione che la Corte di Cassazione ha bocciato facendo notare che il dettatonormativo dell'art. 404 “non esime il giudice dalla nomina di unamministratore di sostegno in presenza di una condizione diincapacità. La discrezionalità rimessa al giudice,infatti, attiene solo alla scelta della misura più idonea.In caso contrario il soggetto incapace sarebbe privato anche diquella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva,costituita appunto dall'amministratore di sostegno”.Ravvisati i presupposti per la nomina, il giudice sarebbe quindivincolato a procedere alla stessa, salvo conservare margini didiscrezionalità “operativa”. Il ricorso è accolto e lasentenza cassata con rinvio.

Data: 21/06/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi