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Anche l'impiegato del comune addetto alle gare d'appalto è pubblico ufficiale



Con la recente sentenza n. 22707 del 30 maggio scorso, la Suprema Corte diCassazione ha allargato la “platea” dei pubblici ufficiali ricomprendendovianche l'”impiegato comunale addetto ad istruire pratiche relative a gare diappalto”.

La vicenda, portata all'attenzione della sesta sezione penale dellaS.C., riguardava un dipendente del comune imputato del reato di cui agli artt.110 e 318 c.p. per avere ricevuto per sé e per il coniuge una retribuzione nondovuta (consistente nel pagamento di un viaggio e di un soggiorno a Venezia inoccasione del carnevale). Condannato in appello, previo riconoscimento delleattenuanti generiche, l'uomo ricorreva in Cassazione, denunciando la violazionein primo luogo dell'art. 318 c.p., sostenendo che la sua posizione di sempliceimpiegato comunale con incarichi limitati alla sola preparazione e non allapredisposizione delle determine, le quali venivano poi confezionate ed adottatedall'incaricato con funzioni dirigenziali, escludeva il ruolo di pubblico ufficiale e pertanto l'integrazione del reato di “corruzione per l'eserciziodella funzione”.

Confermando la sentenza di condanna e rigettando il ricorso,la Corte ha chiarito che “è pubblico ufficiale non solo colui il quale con lasua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici,ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio osussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche inquesto caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, siapure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblicaamministrazione. Ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblicoufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficaciadiretta nei confronti dei terzi – nel senso cioè che caratteristica dellapubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attivitàmedesima – giacchè ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, cheesaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetticertificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effettiinterni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l'attuazionecompleta e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolatodall'intero contesto delle funzioni pubbliche”.

Data: 24/06/2014 10:00:00
Autore: Marina Crisafi