Separazione e divorzio con un'unica domanda  Matteo Santini - 02/04/24  |  Mutui, si infiamma il dibattito sul piano di ammortamento alla francese Antonio Sansonetti - 30/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

RC auto: Cassazione, la stima del danno futuro da perdita di capacità lavorativa va fatta sulla base di quella attuale



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione civile, sezione terza, sentenza n. 13245 dell'11 Giugno2014.

La prova della diminuzione della propria capacitàlavorativa, presente e futura, dovuta ai postumi di incidentestradale (che ha provocato lesioni permanenti) deve essere allegatadal danneggiato, il quale può anche ricorrere a presunzionisemplici. E' il principio di diritto enunciato nella sentenza incommento. Il caso concerne un medico odontoiatra vittima di incidentestradale il quale ha impugnato la sentenza d'appello che rigettava lasua domanda di risarcimento del danno da diminuzione di capacitàlavorativa futura, poiché il giudice avrebbe ritenuto che lelesioni permanenti riportate fossero inidonee a influire sulle suenormali attività lavorative.

La Supremacorte stabilisce come sia legittimo il procedimento logico adottatodal giudice del merito, il quale è partito dal presupposto che lastima del danno futuro da perdita di capacità lavorativa (specifica)del danneggiato debba essere valutata sulla base di quella presente,potendo ben procedere a una quantificazione anche più cheproporzionale.

Resta fermo tuttavia il principio processuale peril quale “l'aggravio nello svolgimento dell'attività giàsvolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provatodal danneggiato”. Nel caso specifico la Corte di merito haescluso che i postumi dell'incidente stradale (dolori articolari,emicranici, complicazioni alla mano sinistra) potessero influire inmaniera determinante sulla futura attività lavorativa deldanneggiato, medico odontoiatra; le uniche difese svolte nel meritodal ricorrente sono infatti basate sulla circostanza che lo stessoavrebbe riportato una invalidità permanente pari al 22%, senzatuttavia allegare nient'altro di specifico (ad esempio, di come ilricorrente fosse mancino).

Per quanto riguarda la questione specificaqui esaminata, il ricorso è rigettato, essendo tuttavia statoaccolto limitatamente a un altro motivo di ricorso, non oggetto dellapresente riflessione.

Data: 16/06/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi