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Rc Auto: domanda improcedibile se la richiesta di risarcimento danni è carente di documentazione medica



Se la richiesta di risarcimento danni avanzata alla compagnia assicuratricea seguito di un sinistro stradale è carente della documentazione medica prevista,la domanda è improcedibile. Così ha statuito il Tribunale di Firenze, consentenza n.1757 del 27 maggio 2014, confermando la sentenza del giudice di pacedi Empoli e rigettando l'appello della vittima di un incidente stradale inquanto mancante della documentazione comprovante gli accertamenti medico-legalirichiesta dall'art. 148 del C.d.A.

Riportandosi alla pacifica giurisprudenza sul tema (cfr. anche sentenzadella Corte Costituzionale n. 111/2012), i giudici fiorentini hanno colto l'occasioneper ribadire che l'art. 145 del d. lgs. n. 209/2005 subordina la proposizionedella domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona conseguente alsinistro stradale, al decorso del c.d. “spatium deliberandi”, concesso allacompagnia assicurativa per valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria. L'inutiledecorso del termine dilatorio è condizione di proponibilità della domanda, chedeve essere conforme alle modalità e ai contenuti previsti dall'art. 148C.d.A., con la conseguenza che una richiesta di risarcimento che non rispondaai requisiti formali richiesti dalla disposizione di legge presenta un vizioidoneo ad impedire il decorso dello spatium deliberandi, determinando l'improponibilitàdella domanda.

Nel caso di specie, essendo la richiesta carente della documentazionemedica prescritta dalla disposizione di legge, dato il “rifiuto delladanneggiata di sottoporsi agli accertamenti medico-legali”, il Tribunale ha confermatola sentenza del giudice di primo grado il quale ha “correttamente ravvisato ipresupposti per l'interruzione dei termini concessi dall'assicurazione performulare l'offerta ex art. 148 d.lgs. n. 209/2005”, con conseguenteimprocedibilità della domanda formulata nei confronti della compagniaassicuratrice. Né può costituire prova sufficiente dell'invio della periziamedica all'assicurazione, secondo il giudice fiorentino, il “mero rapporto ditrasmissione che si limita ad attestare l'invio di un fax”, non valendo lostesso “a dimostrare né il contenuto, né l'oggetto né la provenienza dellacomunicazione”.

Su queste premesse, il Tribunale ha pertanto rigettato l'appello, condannando il danneggiato alla refusione delle spese giudiziali.

Data: 17/06/2014 16:58:00
Autore: Marina Crisafi