Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: risoluzione per inadempimento e principio di conservazione dei negozi giuridici



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione seconda, sentenza n. 13222 dell'11 Giugno 2014.L'art. 1419 cod. civ, concernente la nullità parziale delcontratto e delle singole clausole, è ispirato al criteriogenerale, alla base dell'ordinamento civile, della salvezza e dellaconservazione del negozio giuridico. Sulla base di ciò lanullità dell'intero negozio contrattuale può essere dichiarata dalgiudice solo in caso di assolvimento del rispettivo onere della provada parte del soggetto interessato.

Tale prova consiste nellarigorosa dimostrazione che la clausola oggetto di nullità nonpossa avere esistenza autonoma rispetto al contratto diappartenenza; ciò accade ove la stessa sia in correlazioneinscindibile con il resto del contratto laddove venga accertato che,in sua assenza, i contraenti non avrebbero stipulato l'accordo.

Nel caso in oggetto il ricorrente chiede di accertare l'avvenutarisoluzione di preliminare di vendita in base al quale la contropartesi impegnava a vendere un immobile unitamente a una porzione di orto,elemento che tuttavia era ben consapevole non avrebbe potuto essereincluso nella vendita poiché sottoposto ad espropriazione.

“L'invalidità della cessione di uno solo dei beni cedutidetermina soltanto la nullità parziale del negozio ex art. 1419 cod.civ., a meno che non sia provato che le parti non avrebbero conclusoil contratto senza il trasferimento invalido, non potendo desumersil'invalidità del contratto neanche dalla quantificazione unitariadel corrispettivo, da ritenersi comunque determinata o determinabileanche all'esito della complessiva entità del trasferimentoimmobiliare”.

Nel caso di specie addirittura è emerso, neigradi di merito, che il trasferimento della porzione di terrenoadibito a orto non era nemmeno compreso nel preliminare di vendita.Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso.

Data: 02/07/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi