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Incidenti sul lavoro: nessun risarcimento se l'operaio non rispetta le misure di sicurezza



Nessun risarcimento perla vittima di infortunio mortale sul lavoro se la stessa non ha rispettato lemisure di sicurezza impartite dall'azienda. Così ha disposto la terza sezionecivile della Corte di Cassazione con sentenza n. 12046 del 29 maggio 2014,pronunciandosi su una vicenda riguardante la richiesta di risarcimento danni avanzatadai familiari di un operaio deceduto a seguito di incidente sul posto di lavoro,poiché travolto e schiacciato da un palo nel corso di un'operazione di scaricodi materiali. Il giudice di primo grado aveva accolto la richiesta, ma la Corted'Appello si era pronunciata in senso contrario, poiché dalla ricostruzionedella dinamica dell'incidente era emerso che la vittima non si era minimamentecurata delle prescrizioni fornite dall'azienda per l'esecuzione di quellespecifiche operazioni, interrompendo con la sua condotta imprudente il nesso dicausalità tra la responsabilità del datore di lavoro e l'evento.

La Cassazione si èuniformata al verdetto della corte distrettuale, considerando che pur essendopacifico che “ildatore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza sul lavoro anche control'operato negligente degli stessi operai che tentino, per superficialità osemplice imprudenza, di sottrarsi all'osservanza delle misure di sicurezza purpredisposte dall'impresa, e che risponde di regola della loro negligenza edimprudenza anche quando, pur avendo predisposto le cautele necessarie, glioperai si siano infortunati non avendole rispettate”, è pur vero che lacondotta del lavoratore è idonea ad esimere la responsabilità del datore di lavoroquando “sia addirittura abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, eche ciò si verifica quando essa assume le connotazioni dell'inopinabilità edesorbitanza rispetto al procedimento lavorativo”. Solo al verificarsi di questasituazione, “si interrompe – pertanto - il nesso causale tra la responsabilitàdel datore e l'evento lesivo verificatosi a carico del lavoratore, conesclusione del rapporto con causale, ed esenzione del datore di lavoro dallagravosa prova liberatoria e di un giudizio di accertamento in concreto dellerispettive percentuali di responsabilità. In questo caso infatti si considera ilcomportamento del tutto fuori dagli schemi del lavoratore unica causaefficiente del danno che lo stesso si è provocato”.

Ciò è avvenuto, secondo la S.C., nelcaso di specie, poiché il comportamento dell'operaio nelle operazioni cui eraadibito, era da considerarsi di “proporzioni macroscopiche”, in totale “spregio non delle sole regole diprudenza ma della stessa razionalità esponendosi gratuitamente ad un inutilerischio e non tenendo ostentatamente e quasi provocatoriamente conto deirichiami alla prudenza ed alle regole che venivano dai suoi stessi sottoposti,ovvero dagli operai che in quel momento coordinava”. Un comportamento tale, indefinitiva, da integrare l'unica “ipotesi atta a recidere il nesso causale e adescludere la responsabilità dell'imprenditore”. Per queste ragioni, ha statuitola Corte, nessun risarcimento è dovuto ai familiari della vittima.

Data: 14/06/2014 11:00:00
Autore: Marina Crisafi