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Cassazione: si può assumere un minore come bagnino senza visita medica a patto che sia in possesso del brevetto



È legittimol'impiego di un minore come bagnino, se in possesso di regolare brevetto chesottintende all'idoneità psicofisica richiesta dalla legge penale. È quanto hastabilito la terza sezione penale della corte di Cassazione, con sentenza n.19848 del 14 maggio 2014, accogliendo il ricorso del titolare di unostabilimento balneare, ritenuto colpevole in primo grado della contravvenzionedi cui agli artt. 81 cpv. 8 comma e 26 comma 2 della l. n. 977/1967, per averassunto due minori con le mansioni di bagnino senza averli sottoposti apreventiva visita medica, al fine di stabilirne l'idoneità psicofisicaall'attività lavorativa cui sarebbero stati adibiti.

Rilevava, inparticolare, la Corte che la l. n. 977/1967, all'art. 8, n. 1 (come modificatoda ultimo dall'art. 2 del d.lgs. n. 262/2000) prevede che “i bambini nei casidi cui all'art. 4, comma 2, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoropurché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti aseguito di visita medica", imponendo, come affermato anche da pacificagiurisprudenza (cfr. ex multis n. 5746/2006) che l'idoneità non possa ridursiad una “mera certificazione dello stato di buona salute” ma debba avere portatapiù ampia, ricomprendendo un giudizio di idoneità del minore al lavoro,effettuato dal Servizio Sanitario Nazionale, il cui mancato rispetto, e non giàle modalità di effettuazione, integra un sanzione penale.

Nel caso dispecie, sottolinea la Corte, i minori impiegati nella struttura balneare eranoin possesso di regolare “certificato di abilitazione all'esercizio del mestieredi bagnino”, rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento, ente morale cuispetta la competenza al rilascio di apposito brevetto, previo accertamento delpossesso di “idonee condizioni psicofisiche”.

Pertanto, essendo muniti diregolare “brevetto di bagnino di salvataggio”, logico corollario, secondo laS.C., è che entrambi i minori avessero “già superato favorevolmente la visitamedica finalizzata proprio ad accertarne l'idoneità psicofisica allaparticolare attività lavorativa a cui sono stati adibiti”, per cui ha accolto il ricorso dichiarando che "il reatonon sussiste”.

Data: 26/06/2014 10:00:00
Autore: Marina Crisafi