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Responsabilità medica: al danneggiato solo l'onere di provare il contratto e l'aggravamento della patologia



Con lasentenza n. 11363 del 22 maggio 2014, la Cassazione è tornata ad occuparsidella ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità del medicoe della struttura sanitaria, confermando l'indirizzo affermato dalle SezioniUnite (sentenza n. 577/2008) e ribadendo che l'attore danneggiato develimitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) e l'aggravamento dellapatologia ovvero l'insorgenza di un'affezione allegando l'inadempimento deldebitore, astrattamente idoneo a provocare il pregiudizio lamentato. Mentre è compito del debitore (e, dunque, del medico e della struttura)dimostrare che l'inadempimento non vi sia stato o che, pur sussistendo, lostesso non sia stato eziologicamente rilevante.

Nella vicenda portata alla suaattenzione, riguardante l'accertamento della responsabilità professionale perla ritardata diagnosi di un tumore mammario (con la condanna al risarcimento ditutti i danni, biologici, morali e patrimoniali) che causava il decesso diparte attrice e la riassunzione del processo da parte degli eredi, la SupremaCorte riteneva sussistente il concorso di colpe tra la struttura, che si era avvalsa di unmedico imperito, e lo stesso professionista che aveva omesso di approfondire leanalisi e di fornire una diagnosi corretta.

Inoltre, riportandosi integralmentealla costante giurisprudenza e in particolare ai principi dettati dalle SezioniUnite nella sentenza n. 577/2008, “chiaro punto di riferimento in relazione alriparto dell'onere della prova e delle responsabilità in caso di colpaomissiva, cui si aggiunge l'inadempimento della prestazione di garanzia,direttamente salvifica o curativa per il paziente”, la S.C. giudicavacontraddittoria e giuridicamente errata la motivazione della corte di merito,cassando con rinvio ed espresso vincolo per il giudice di attenersi ai “dictadelle sezioni unite”.

Data: 09/06/2014 18:10:00
Autore: Marina Crisafi