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Stalking: non è necessario l'accertamento clinico per configurare il reato



Per configurare il reato di stalking è sufficiente che gli atti persecutoriincidano sulla serenità e sull'equilibrio psicologico della vittima, nonessendo necessario provare il disagio psichico e il perdurante stress concertificati medici, ricadendo l'accertamento di uno “stato patologico” neldiverso reato di lesioni. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione con lasentenza n. 20531 del 19 maggio 2014, considerando inammissibile il ricorso diun uomo avverso la conferma in appello della condanna a 8 mesi e 10 giorni direclusione per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., per atti persecutoriperpetrati ai danni dell'ex convivente e del suo nuovo compagno.

Le molestie, i pedinamenti e le minacce poste in essere dall'imputato costituiscono,per la Corte, attività persecutorie idonee a confermare il reato, avendo ingenerato unperdurante stato di ansia e paura nella vittima, il timore per la propriaincolumità e per quella del nuovo compagno ed avendola indotta a mutare leproprie abitudini di vita. Ciò è sufficiente, secondo gli Ermellini, aconsiderare insostenibile la tesi difensiva dell'imputato circa ladimostrazione della natura del disagio psichico che renderebbe necessaria “l'emergenzadi tracce cliniche di detto disagio”. In particolare, richiamando la recente giurisprudenzain materia, la Suprema Corte penale ha chiarito come ai fini dell'integrazione delreato di cui all'art. 612-bis c.p. non si richiede l'accertamento di uno statopatologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori, abbiano uneffetto destabilizzante della serenità edell'equilibrio psicologico dellavittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612‐bisc.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), ilcui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale epsicologica”.

Data: 01/06/2014 19:50:00
Autore: Marina Crisafi