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Rc auto. Risarcimento del danno futuro: spetta al danneggiato l'onere di provare la contrazione del reddito



Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale futuro subito a seguitodi un sinistro stradale, se la riduzione della capacità di guadagno è presunta,spetta al danneggiato dimostrare, nel quantum, la contrazione dei redditi, nonliquidabile in via equitativa.

Con questo principio di diritto, affermato nella sentenza n. 11361 del22 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della prova deldanno patrimoniale permanente, in una fattispecie in cui la vittima, unchirurgo odontoiatra, avendo subito a seguito di un incidente stradale, undanno agli arti superiori con conseguente riduzione della capacità lavorativaaccertata pari al 18%, chiedeva la liquidazione del danno futuro, negato sia inprimo che in secondo grado, per non aver fornito rigorosamente la prova deldanno.

Confermando in linea generale il ragionamento seguito dai giudici dimerito, la S.C. vi apportava, tuttavia, dei correttivi. In particolare, secondola Cassazione, il rilevante stato invalidante (18%) della vittima costituiscepresunzione idonea dell'esistenza del danno patrimoniale nella futura attività,escludendo che il danneggiato debba fornire la prova del nocumento. Difatti,osserva la Corte, “una voltaprovata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certaentità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette“micropermanenti', le quali non producono danno patrimoniale ma costituisconomere componenti del danno biologico), è possibile presumere che anche lacapacità di guadagno di una vittima che eserciti già attività lavorativarisulti ridotta nella sua proiezione futura — peraltro non necessariamente inmodo proporzionale — salvo superamento di tale presunzione per effetto di provacontraria”.

Nondimeno, se l'an è certo, non è così per il quantum. Deveritenersi, osserva, infatti, la Corte che “la presunzione copra solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai finidella sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazionedei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoiredditi”. A maggior ragione, nel caso di specie, considerato che il danneggiatoavendo proseguito la propria attività, ben poteva dimostrare l'entità delpregiudizio.

Ciò esclude, sottolinea, pertanto, la Cassazione che “salvo cheper le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile odifficile la dimostrazione di tale contrazione”, il giudice possa esercitare ilpotere di cui all'art. 1226 c.c., riguardante la quantificazione del solo dannoche non possa essere provato nel suo preciso ammontare, “situazione che, dinorma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e,dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito”.

Data: 02/06/2014 09:30:00
Autore: Marina Crisafi