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Cassazione: responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione sull'uso dell'attrezzatura di lavoro



"In temadi tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività diformazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non èesclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi pereffetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze checomunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti inrelazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto dellavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi dilavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività diinformazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiutenella cornice formalizzata prevista dalla legge".

Questo ilprincipio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n.21242 del 26 maggio 2014, ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro avversola sentenza che lo aveva giudicato responsabiledel reato di lesioni colpose gravi commesse in danno di un dipendente, il qualementre stava lavorando su un apparecchio tritacarne indossando guanti di ferro,con la mano sinistra infilata nel macchinario veniva a contatto con la lama delmedesimo, ferendosi e riportando l'amputazione di due falangi. Al ricorrente, qualelegale rappresentante della Società datrice di lavoro, veniva ascritto di nonaver adeguatamente formato il lavoratore sull'uso della attrezzatura di lavoroed in particolare sulla funzione del dispositivo di protezione rappresentato dalvassoio del tritacarne e sulla pericolosità insita nell'utilizzo di guanti conmaglie di ferro nell'impiego del macchinario.

La SupremaCorte ha precisato che dal principio di diritto enunciato consegue che "laprova dell'assolvimento degli obblighi di informazione e di formazione dellavoratore non può ritenersi data dalla dichiarazione del lavoratoreinfortunato che indichi una personale pluriennale esperienza dell'uso dell'attrezzaturadi cui trattasi. Piuttosto, una simile circostanza pone il tema dell'accertamentodella causalità del reato colposo commissivo mediante omissione, la qualerichiede di accertare che la condotta alternativa lecita richiesta al debitoredi sicurezza avrebbe impedito il verificarsi dell'evento illecito. Tema chenella fattispecie non è in discussione."

I giudici dilegittimità hanno dunque evidenziato la correttezza della decisione impugnatasottolineando come la Corte di Appello "ha preso in esame il valore di unaconoscenza generica delle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dei connessirischi insiti, affermando che una siffatta cognizione - anche quando derivatadal pregresso svolgimento di compiti analoghi - non surroga l'attività diformazione che il datore di lavoro è tenuto a somministrare al lavoratore. Sitratta di affermazione corretta, perché coerente al quadro normativo.".

Data: 29/05/2014 10:20:00
Autore: L.S.