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Cassazione: è inammissibile il "quesito multiplo" nel ricorso per Cassazione



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione terza, sentenza n. 11068 del 20 Maggio 2014.

Si è spesso discusso della problematica relativa all'ammissibilità del cosiddetto "quesito multiplo o cumulativo" all'interno dello stesso motivo di impugnazione per denunciare vizi diversi della sentenza.

già in una precedente occasione la suprema corte (sentenza n.9470 del 2008) si era espressa nel senso di ritenere inammissibile il motivo di ricorso che contenga contestualmente censure per violazione di legge e per vizi di motivazione.

Quella volta la corte aveva richiamato l'attenzione sulla regola di chiarezza imposta dall'articolo 366 bis del codice di procedura civile.

Insomma cari colleghi attenzione a non creare confusione. I motivi non vanno "mescolati".

E la corte lo ha ricordato di nuovo con questa sentenza del 20 maggio: non è possibile, pena l'inammissibilità, la proposizione in Cassazione del c.d. “quesito multiplo”.

Secondo la Cassazione non può essere richiesto allaSuprema Corte di effettuare attività interpretativa dellostesso quesito proposto dal ricorrente, la cui formulazionenon univoca imponga al giudice di sostituirsi allo stesso soggettonel procedere ad analisi separata della domanda.

Nel caso esaminato dalla Core ilricorrente aveva proposto in un'unica domanda una pluralità diquesiti che avrebbero invece necessitato di trattazione separata.

Come si legge nella sentenza deve "ritenersi inammissibile il quesitoformulato in termini tali da richiedere una previa attivitàinterpretativa della suprema Corte, come accade nell'ipotesi in cuisia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga allaCorte di legittimità di sostituirsi al ricorrente mediante unapreventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singolerisposte che potrebbero essere tra loro diversificate”.

Data: 30/05/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi