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Sezioni unite: quando la mancata sottoscrizione della sentenza genera nullità e quando è correggibile?. Il testo in allegato



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione civile a sezioni unite, sentenza n. 11021 del 20 Maggio2014.

Il caso in oggetto riveste interesse sotto diversi profili. Le sezioni unite,oltre alla questione indicata nel titolo di questo articolo hanno voluto dare risposta in particolare a una domanda: sotto il profilo temporale, quando si esaurisce il potere decisionale in capo algiudice?

In particolare cosa accade se il cancelliere si accorge che la sentenza d'appello depositata è priva di sottoscrizione daparte del presidente del Collegio?

Nel caso di specie, accortosi dell'errore, il presidente aveva disposto, con ordinanza,una nuova comparizione delle parti sul presupposto che, mancando la sua firma, la potestas iudicandi non si fosse ancora esaurita.

L'ordinanza però veniva impugnata dai ricorrenti ex art. 111costituzione poiché, a loro parere, una volta pubblicata lasentenza, il giudice si spoglierebbe del proprio potere di deciderein merito alla controversia.

Nelle more del ricorso il giudice haemanato una seconda decisione, di contenuto identico alla precedente.

Gliinteressati hanno quindi impugnato anche questa seconda sentenza spiegando che la prima decisione, anche se affetta danullità assoluta per carenza di sottoscrizione, avrebbe comportato la conseguenza che il giudice del merito avrebbe esaurito il proprio poteredecisionale.

I giudici della Cassazione nella sentenza qui sotto allegata ripercorrono gli orientamenti della stessa Supremacorte nel loro progressivo evolversi.

In particolare il dubbio era quello relativo alla possibilità che l'art. 161 c.p.c. potessecontemplare situazioni in cui la mancata sottoscrizione potesse noncomportare necessariamente la nullità assoluta della sentenza. Gliorientamenti dominanti sono due: quello che reputa la sentenzaaffetta inevitabilmente da vizio insanabile, e quello che lasottopone a un legittimo procedimento di correzione degli errorimateriali.

La Cassazione in quest'occasione si spinge oltre edistingue tra due fattispecie particolari: la mancanza(totale) e l'insufficienza dellasottoscrizione, intendendosi nel primo caso la carenzadi sottoscrizione sia del presidente che del relatore, nel secondo lapresenza della firma di almeno un giudice. Se alla mancanza sicollegano le conseguenze della nullità, per l'insufficienza alcontrario si palesa la possibilità di ricorrere alla correzionedegli errori materiali.

In estrema sintesi – ma si consiglia lalettura integrale della sentenza - secondo le sezioni unite, iricorrenti avrebbero dovuto impugnare ex art. 360 n. 4 c.p.c. laprima sentenza emessa, priva della sottoscrizione del presidente delCollegio, convertendo il vizio in motivo di ricorso in Cassazione. Ilricorso viene giudicato inammissibile.

Data: 02/09/2014 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi