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Cassazione: legittimati passivi della domanda di accertamento giudiziale della paternità quando è morto il preteso genitore



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione prima, sentenza n. 10783 del 16 Maggio 2014. Qualipossono essere i soggetti passivi della domanda diaccertamento giudiziale della paternità? Nel caso in oggetto unadonna afferma di essere la figlia naturale di un soggetto, decedutoall'epoca della citazione, e propone domanda nei confronti dei nipotidel presunto padre. Sia il Tribunale che la Corte d'appello hannorigettato la domanda avanzata sull'assunto che l'azione diriconoscimento della paternità possa essere legittimamente esperitasolo contro gli eredi e non verso gli eredi degli eredi. La sentenzaviene quindi impugnata innanzi alla Cassazione.

La Suprema corte, nelrispondere al quesito di diritto formulato dalla ricorrente, esaminapreliminarmente una problematica sorta in merito ai rapporti traquestioni processuali e sostanziali inerenti la predetta azione diriconoscimento.

La problematica è stata a suo tempo risolta dallaCorte costituzionale e la Cassazione conferma che “contradditorinecessari, passivamente legittimati in ordine all'azione per ladichiarazione giudiziale di paternità naturale sono, ai sensidell'art. 276 cod. civ., in caso di morte del preteso genitore,esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi dilui, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrarioall'accoglimento della domanda, ai quali invece è riconosciuta lasola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettiviinteressi”. Il ricorso è rigettato.

Data: 14/06/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi