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Cassazione: superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale se le dichiarazioni rese agli ispettori sono univoche



La Corte diCassazione, con sentenza n. 10427 del 2014, ha affermato che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali eassistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che ifunzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altrecircostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, ilmateriale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, ilquale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite alpubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o ilconcorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezziistruttori.".

Nelcaso di specie la Suprema Corte ha preso in esame il ricorso proposto daun'azienda avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello, confermando lasentenza del giudice di prime cure, aveva rigettato l'opposizione a cartellaesattoriale relativa al pagamento di contributi e sanzioni, dovuti neiconfronti dell'INPS. In particolare la Corte territoriale aveva ritenutoche la cartella era stata validamente emessa dall'Ufficio INPS territorialmentecompetente, sulla base di iscrizione a ruolo dei contributi a seguito diverbale ispettivo che aveva accertato l'interposizione di manodopera inrelazione a rapporti di lavoro formalmente instaurati con cooperative ericonducibili invece alla azienda; la Corte aveva fondato la decisione sulverbale ispettivo, sulle dichiarazioni agli ispettori di otto lavoratori esulle risultanze di tre sentenze del tribunale che aveva accertato lafattispecie interpositoria vietata dalla legge nei confronti di tre lavoratori.

L'aziendadatrice di lavoro lamenta, nel ricorso, la violazione di legge in relazioneagli artt. 2697 e 2700 cod. civ., per avere la sentenza impugnata fondato ladecisione sulle risultanze dei verbali ispettivi e sulle dichiarazioni reseagli ispettori, sebbene queste, sostiene la ricorrente, non siano assistite daefficacia probatoria privilegiata e sia necessaria la loro conferma in sedetestimoniale.

Igiudici di legittimità hanno precisato, in ordine all'efficacia probatoria deiverbali ispettivi, che "deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficaciadiretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazionirese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive diqualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può benritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante provatestimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventualicontraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.".

Data: 21/05/2014 09:20:00
Autore: L.S.