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Cassazione: Datore di lavoro è responsabile del danno alla salute del lavoratore se non ha adottato adeguate cautele



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione lavoro, sentenza n. 10425 del 14 Maggio 2014.

L'art.2087 cod. civ. (tutela delle condizioni di lavoro) contempla laresponsabilità del datore di lavoro che non adotta tutte le cautelenecessarie a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore. Talicautele sono misurate in base all'attività posta in esserenello specifico, dunque sono commisurate al rischio concretolegato al tipo di lavorazione. Nel caso di specie è affrontata laquestione dell'esposizione del lavoratore, impiegato presso leattuali ferrovie dello Stato, alla tossicità dell'amianto. Gli eredidel lavoratore defunto (impiegato presso le ferrovie negli anni '80,periodo a cui viene fatta risalire la contaminazione) hanno ottenutoristoro dei danni patiti sia in primo che in secondo grado digiudizio; avverso la sentenza d'appello il datore di lavoro proponedunque ricorso in Cassazione affermando di aver adottato, all'epocadei fatti (e per le conoscenze scientifiche del momento storico) ognitipo di precauzione possibile.

La Suprema corte hadisatteso la tesi del ricorrente poiché già all'epoca dei fatti,negli anni '80, era conosciuta la portata nociva dell'inalazionedelle polveri di amianto. Ciò è dimostrato dall'esistenza didiverse direttive comunitarie in materia; inoltre sin dal 1989 ivertici aziendali avevano concordato con i sindacati di verificare,in generale, la portata dell'esposizione all'amianto dei lavoratoriimpiegati nelle cabine di guida. Inoltre, nei gradi di merito èstato provato il nesso causale tra la condotta del lavoratoree l'evento morte, nonché la responsabilità del datore di lavoro peromessa adozione di specifiche cautele volte a proteggere la salutedei lavoratori. Tale posizione è sostenuta da pronunce precedenti,alcune delle quali emanate sempre nei confronti delle ferrovie delloStato, in particolare nella sentenza ne vengono citate una del 2005 euna del 2008. Il ricorso è rigettato e il risarcimento del dannoconfermato poiché, di fatto, i meccanismi di protezione all'epocaadottati dall'azienda non si sono rivelati idonei a garantire laprotezione dei dipendenti.

Data: 20/05/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi