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Cassazione: il lavoratore deve dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del datore e il danno richiesto



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione lavoro, sentenza n. 10429 del 14 Maggio 2014.

E'escluso il risarcimento del danno da perdita di chanceal lavoratore che si dichiara essere stato illegittimamentepretermesso dalla selezione interna per l'incarico di funzionario seegli non assolve il proprio onere della prova. E' quantostabilito dalla Cassazione nel caso di specie, in cui un lavoratorericorre al giudice del lavoro lamentando di aver illegittimamentesubito un arresto di carriera a seguito di tale esclusione, poiché asuo dire avrebbe detenuto tutte le caratteristiche richieste, nonchématurato adeguata esperienza.

Dopo un primo respingimento, la domandaveniva successivamente accolta e, poiché nel frattempo il lavoratoreera stato posto in pensione per integrazione dei requisiti, ilgiudice condannava il datore di lavoro a corrispondere un'indennitàpari all'importo che avrebbe ricevuto nel caso in cui avessericoperto la posizione superiore, nonché una somma a titolo dirisarcimento del danno. Avverso tale sentenza la banca datrice dilavoro proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema corte accoglieil ricorso, rilevando una violazione di legge dovuta ad erratainterpretazione. Non erano emersi infatti elementi univoci che potessero provare l'esistenzadi un vero e proprio diritto alla promozione del dipendente;inoltre, non si ravvisava alcun capo della sentenza relativoall'obbligo della società di procedere alla rinnovazione delle proveselettive per violazione dei principi di correttezza e buona fede. E'giurisprudenza costante quella che enuncia che “incombe sulsingolo dipendente l'onere di provare il nesso di causalità tral'impedimento datoriale e il danno derivato dal mancato conseguimentodella qualifica superiore”. Ma nella sentenza impugnata nullavi è al riguardo, dunque è escluso il risarcimento del danno daperdita di chance. Il ricorso è accolto e la Cortedecide direttamente nel merito rigettando la domanda dell'exdipendente.

Data: 18/05/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi