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Il riconoscimento della causa di servizio e lo status di vittima del dovere



di Gerolamo Taras - Esiste una sostanziale differenza tra il concettodi “causa di servizio” e lo status di “vittima del dovere”: entrambi dipendonodalla qualificazione giuridica di eventi sfavorevoli accaduti nell' eserciziodelle mansioni connesse allo status di dipendente pubblico. Il riconoscimento della causa di servizio ( edei relativi benefici) riguarda lageneralità dei dipendenti pubblici. Lo status di “vittima del dovere” può al contrario essere riconosciuto, solamente, ad alcune categorie di lavoratori come militari, forze dell'ordine,vigili del fuoco, magistrati, per eventi sfavorevoli verificatisi nell' ambitodello svolgimento delle mansioni, connesse con l'ordine e la sicurezzapubblica.


Innanzitutto “secondo quanto disposto dall'art. 1 della l. 23 dicembre 2005 n. 266, al comma563: “per vittime del dovere devonointendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466,e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìtoun'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento dellefunzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza dieventi verificatisi: … b) nello svolgimento di servizi di ordinepubblico”; per il comma 564: “Sono equiparati ai soggetti di cui alcomma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti oalle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni diqualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che sianoriconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioniambientali od operative”.

Mentre il successivo D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243,specifica che “si intendono: … c) per particolari condizioni ambientali odoperative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche ilsopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno espostoil dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinariecondizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1).

Con delle precisazioni quanto ai criteri applicativi,come puntualizzato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 01794/2014 dell' 11/04/2014.

“Non tutti i sinistri verificatesi nell'ambito dimansioni, pur connesse con l'ordine e la sicurezza pubblica, svolte dallecategorie individuate dall'art. 1 della l. 23 dicembre 2005 n. 266, al comma563 e 564 possono determinare il riconoscimento dello status di “vittimadel dovere”.

I criteri per la concreta applicazione dell'art. 1,comma 563, lettera b), della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, erano già statiindividuati, dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, dove si era chiarito che:

1.- “tra l'attività di ordine pubblico e il decessoo l'invalidità permanente, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti perle vittime del dovere, deve sussistere un nesso di causalità diretta e non dimera occasionalità, nel senso che l'evento pregiudizievole deve esseredeterminato da una azione di polizia diretta, in via immediata, al mantenimentodell'ordine pubblico (o da una reazione ad essa), non essendo sufficiente cheil medesimo evento si sia verificato nel periodo di tempo durante il quale ildipendente sia comandato a prestare servizio di ordine pubblico, ma per causeaccidentali esulanti da quest'ultimo” (Sez. I, parere n. 5011/2010 del17.11.2010).

2.- (Sez. I parere n. 02324/2011 del 09.06.2011), il concetto divittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus dellacausa di servizio e deve quindi essere tenuto distinto dal decesso in o percausa di servizio; quindi, per il sorgere del diritto alla speciale elargizioneprevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letalesia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che siadipendente “da rischi specificamente attinenti a operazioni di poliziapreventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso” (art. 3comma 2 l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1 l. 13 agosto 1980 n.466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quelloordinario connesso all'attività di istituto. (Consiglio Stato, sez. IV, 12marzo 2001 , n. 1404)”.


Secondo il Giudice di Appello, il decesso per incidentestradale, avvenuto nel tragitto tra il Comune e l'Ufficio Elettorale, dove ilFunzionario si recava per l'espletamento delle proprie incombenze lavorative, costituiscequindi un'ipotesi di infortunio in itinere, con conseguentericonoscimento della dipendenza dalla causa di servizio del decesso. Non spettano, invece, gli ulterioribenefici previsti dalle norme speciali concernenti le “vittime deldovere” – ipotesi questa più ristretta e specifica rispetto all'ordinariotrattamento del decesso per causa di servizio.

Nel caso in esame, non è infatti individuabile alcun rapporto di causalità diretta tra ildecesso e l'attività volta al mantenimento dell'ordine pubblico, né tra lamorte o l'infermità e la causa di servizio dipendente da particolari condizioniambientali e operative.

Viene così confermata la sentenza di primo grado. IlTribunale Amministrativo Regionale della Puglia (sentenza N. 00973/2013) aveva respinto il ricorso presentato dai familiari, contro ilprovvedimento del Ministero dell' Interno, che aveva negato il riconoscimentodello status di vittima del dovere ad un Funzionario del Ministero dell' Interno, decedutoin un incidente stradale avvenuto in attività di servizio,

Data: 16/05/2014 18:00:00
Autore: Gerolamo Taras