Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Termine decadenziale di trenta giorni per l' impugnativa del silenzio rigetto



di Gerolamo Taras - Ancora decisione del Consiglio di Stato sulle modalitàdi esercizio del diritto di accesso alladocumentazione amministrativa.

Nella sentenza n. 02048/2014 del 23/04/2014,viene ribadita l' inoppugnabilità del silenzio inadempimento, una volta decorsoil termine di trenta giorni dalla richiesta di accesso agli atti. Il termine è perentorio.La decadenza non viene evitata da una nuova richiesta che, pur prospettando nuovi elementi di valutazione, abbia lo stessooggetto.

“Secondo il costante orientamento della giurisprudenzaamministrativa, il diritto di accesso non è meramente strumentale alla tutelain sede giudiziaria della posizione sottostante, ma sostanzia un interesse autonomo alla conoscenza dei documentiamministrativi, tutelato separatamente dalle posizioni sulle quali vengapoi ad incidere l'attività amministrativa e indipendentemente dallaproposizione di un'azione giudiziale.

Il termine di trenta giorni per l'impugnazione delprovvedimento di diniego che venga implicitamente a formarsi per leggesull' istanza di accesso, quindi, ha in ogni caso natura decadenziale”;

“… non essendo consentito superare tale regime decadenziale,previsto dall'art. 116 c.p.a. mediante reiterazione dell'istanza di accesso,laddove non sia stato impugnato il rigetto opposto dall'Amministrazione per silentium su domanda di identico contenuto”.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, deve ritenersi inammissibile il ricorso contro un provvedimentoimplicito di rigetto, qualora l'istanza di accesso agli atti, abbia uncontenuto pressoché identico ad altre precedenti presentate in date diverse, sullequali l'Amministrazione non si è maipronunciata espressamente ed in relazione alle quali, di conseguenza, si è già formatoun provvedimento implicito di diniegodivenuto ormai inoppugnabile .

A tal fine non rileva che, la ricorrente in primo grado, abbia motivatol'ultima richiesta di accesso agli atti (presentata ben oltre il termine ditrenta giorni dall' inadempimento dell' Amministrazione di provvedere sullaprima) con l' interesse a verificare uncomportamento che avrebbe potutointegrare un illecito civile, senza sfociare in una impugnazione in sedeamministrativa.

“Del tutto correttamente, il Tar dell' Emilia Romagna,sentenza (la n.227/2013) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avversoun provvedimento implicito di diniego meramente confermativo dei precedenti maifatti oggetto di gravame alcuno”.

“Viene così respinto l'unico mezzo di censura con cuigli appellanti deducono l'erroneità della gravata sentenza in quanto, nellaspecie, il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnativa del silenziodiniego, non avrebbe potuto operare,atteso che l'istanza di accesso non era puramente strumentale allaprecostituzione di un nuovo termine per la successiva impugnazione di unprovvedimento amministrativo”.

Data: 06/05/2014 10:00:00
Autore: Gerolamo Taras