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Trasporto pubblico locale: Cassazione, quando i luoghi di inizio e fine servizio non coincidono



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 9383 del 29 Aprile 2014. Idipendenti di servizio di trasporto pubblico locale, ove illuogo di inizio servizio (il deposito) non coincida con quello difine, possono richiedere al datore di lavoro che il tempo necessarioper coprire tale tragitto rientri nella retribuzione effettiva?Secondo le disposizioni del r.d.l. 2328/1923, infatti, ai lavoratorispetterebbe di essere retribuiti rispettivamente per la metà deltempo impiegato per raggiungere, a fine turno, il punto di origineservizio. Tale domanda, proposta da diversi lavoratori, viene primarigettata in primo grado e successivamente riproposta e accolta inappello. Avverso tale ultima sentenza il datore di lavoro proponericorso in Cassazione.

Rileva la Suprema Cortecome tale discrepanza spaziale non fosse determinata da esigenzeaziendali specifiche, ma fosse il frutto di libera scelta deilavoratori. “I lavoratori erano liberi di organizzare i lorospostamenti in base a scelte discrezionali, dettate esclusivamente daproprie comodità personali”. Dall'istruttoria del grado di meritoè emerso chiaramente come il datore di lavoro non avesse impostotale pratica, ma come la stessa fosse originata da scelte di comodo.La norma citata dai dipendenti è infatti applicabile solo nel casoin cui la discrepanza tra punto di inizio e di fine prestazione dilavoro sia determinata da specifiche esigenze aziendali,interpretazione che risulta chiara nel termine, utilizzato dallegislatore, “viaggi comandati”. Il ricorso è accolto ela Cassazione decide già nel merito, rigettando la domanda deilavoratori.

Data: 08/05/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi