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Cassazione: legittimo il termine apposto al contratto di lavoro se sono provate specifiche esigenze di produzione



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 9297 del 24 Aprile 2014.L'articolo 1 del decreto legislativo 368/2001 (attuativo didirettiva CEE in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)riguarda la possibilità di apporre un termine ai contratti dilavoro subordinato a fronte di specifiche esigenze produttive. Nelcaso di specie il giudice d'appello dichiara illegittimo dettotermine, convertendo il contratto di lavoro contestato da tempodeterminato a indeterminato, poiché non si sarebbero ravvisate taliparticolari esigenze produttive (nello specifico, esigenze diristrutturazione aziendale derivanti anche dall'impiego di nuovetecnologie). Avverso tale sentenza propone appello il datore dilavoro lamentando violazione e falsa applicazione della normativa inoggetto.

La Suprema Corte cassacon rinvio la sentenza di merito che dichiara la violazione degliarticoli sopra citati per nullità del termine apposto al contrattodi lavoro poiché le esigenze produttive possono anche non essereindividuate all'interno del contratto. Per la Cassazione èlegittimo che il datore di lavoro faccia riferimento a ragionigiustificative richiamanti accordi collettivi, i qualiavrebbero in ogni caso permesso di individuare le esigenze produttiveprima della stipula del contratto, e non in un secondo momento. Laprova di queste esigenze produttive grava in ogni caso sul datore dilavoro, e il raggiungimento di detta prova deve essere verificataattraverso le risultanze istruttorie. Il giudice del merito avrebbedovuto verificare in concreto la specificità di tali clausole primadi adottare propria decisione.

Data: 06/05/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi