L'adeguamento normativo in tema di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
I disturbi dell'apprendimento possono essere definiti comeuna difficoltà negli apprendimenti scolastici non spiegabilesulla base dello sviluppo dell'intelligenza generale (che risultaadeguato in base all'età), in bambini che hanno frequentato lascuola primaria per almeno due anni e con regolarità. Da ciò sideduce che la diagnosi non andrebbe effettuata prima dei 7-8 anni peri disturbi di lettura-scrittura e verso la fine della terzaelementare per quelli di calcolo. In caso di diagnosipositiva, lo specialista ha il compito di indirizzare e guidare lascuola e la famiglia nell'utilizzo di varie tecniche, che possonoaiutare l'alunno nel lavoro scolastico e agevolarne gli apprendimenticoncettuali e la libera espressione, con modalità adeguate in baseall'età.
Anche la normativavigente si sta muovendo di pari passo e con la CircolareMinisteriale del 2004 (Prot 4099/A del 5.10.2004) ha consentito epromosso l'uso di strumenti 'compensativi e dispensativi' neiconfronti di un bambino a cui sia stata avanzata diagnosi di DSA. Unpasso in avanti ulteriore è stato fatto con il Decreto del 22giugno 2009, che enuncia le norme per la valutazione scolastica,regolando le verifiche e gli esami nei casi di alunni con DSA. Attualmente i giovaniaffetti da DSA non hanno ancora diritto all'insegnante di sostegno.Grazie alla Legge 170/10 hanno invece diritto astrumenti tecnologici e didattici(sintesi vocale,programmi di video scrittura, registratore, correttore ortografico,calcolatrice ecc) compensativi ea misure alternative che permettano lorodi sostituire alcunitipi di prove valutative con altre equivalenti, ma più adatte inconsiderazione del disturbo.
Ovviamente, per collaudare epersonalizzare un intervento il più adeguato possibile alle esigenzespecifiche del bambino con diagnosi di DSA è necessaria una strettacollaborazione tra lo specialista, la scuola e la famiglia.
Autore: Laura Tirloni