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Concorsi per ricercatori a tempo determinato – Una situazione di incompatibilità



di Gerolamo Taras - Concorsi per ricercatori a tempo determinato – Unasituazione di incompatibilità

Propongo alla vostra attenzione la sentenza n. 00271/2014 del TAR Sardegna, perché esamina un caso che ricorre, spesso, nelle aule dei Tribunali Amministrativi Regionali.Si tratta delle procedure per l' assunzione, nelle Università, di ricercatoria tempo determinato.

Tema doloroso, eparticolarmente sentito, in quanto riguarda prevalentemente giovani, alla disperata ricerca di un' occupazione.

In occasione delle selezioni(di tutte le selezioni) gli esclusitrovano sempre qualcosa da ridire, sui meriti di coloro che li hanno precedutinelle graduatorie. Oggetto del contendere: la formulazione del bando, i criteridi valutazione delle prove e dei titoliecc. Anche se, alla fine (ed il più delle volte ingiustamente) il verobersaglio sono le Commissioni, meglio la loro imparzialità, vista da molti comeil mezzo per aprire i percorsi universitari ad una ristretta cerchia dipredestinati: prescelti, vuoi per ragioni di parentela,vuoi per ragioni, insenso lato, politico-sociali. Le circostanze portate all' attenzione deiGiudici, non sempre ottengono conferma alla fine del giudizio, ma da esse comunque emergono situazioni e circostanze, quasi sempre, astrattamente idonee ad alimentare un clima disospetto. Elementi che danno la misuradella fiducia dei giovani nelleistituzioni deputate, in qualche modo, a decidere del loro futuro.

Non sempre,purtroppo, senza ragione, come in questo caso: di una concorrente (risultata poivincitrice) ammessa al concorso in situazione di incompatibilità, per glieffetti dell' art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n°240 del 2010 (ai procedimenti per l'assunzione di ricercatori a tempodeterminato, di cui all'art. 24 della medesima legge, «non possonopartecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino alquarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o allastruttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generaleo un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo»).


Il TAR, sulla base della norma sopracitata, ha, ovviamente,accolto l' inevitabile ricorso presentato dalla dott.ssa S. contro il decreto di approvazione della graduatoriaper un posto di ricercatore a tempo determinato, presso l' Università diSassari, annullandolo.

La ricorrente aveva denunciato l'illegittimitàdell'ammissione alla procedura selettiva in esame della dr.ssa M. per laviolazione della norma sopra richiamata, in quanto legata da un rapporto di parentela con un professore,appartenente alla facoltà che ha pubblicato il bando.


Queste le motivazioni della decisione. “Secondo illegislatore la situazione di incompatibilità descritta nella norma mette inpericolo l'imparzialità delle valutazioni riservate alla Commissioneesaminatrice, ed – ancor prima – l'imparzialità dell'azione degli altri organiche intervengono in altre fasi del procedimento (come in quelladell'approvazione della proposta di chiamata o della indicazione degli standardqualitativi ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010)”.

“L' incompatibilità può manifestarsi anchesuccessivamente alla partecipazione alla selezione in assenza di condizioni diincompatibilità e rileva fino al momento della stipula del contratto. In talsenso dispone la lettera c) delmedesimo art. 18, secondo cui la norma «di cui alla lettera b), ultimoperiodo» si applica anche «al conferimento degli assegni di ricerca di cuiall'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e dicontratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo».

Pertanto dalla lettura congiunta delle duedisposizioni in esame (ossia le lettere b) e c) dell'art. 18cit.), appare del tutto evidente, dunque, come la descritta situazione diincompatibilità assuma rilevanza giuridica sia nella fase della partecipazionealle procedure di chiamata, sia ai fini della conseguente stipula del contrattoda parte del candidato nominato vincitore del concorso.

Tali ultime disposizionidevono essere, infatti, correttamenteinterpretate in senso conforme all'art. 18 cit. della legge n. 240 del 2010; edunque nel senso che la incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 1dell'art. 18 cit., preclude (non solo la stipulazione del contratto ma) anchela partecipazione alla procedura selettiva presupposta.

In conclusione, non è stata accolta la difesa dellacontro interessata, secondo cui l'incompatibilità rileverebbe solo per lastipulazione dei contratti e non anche per la partecipazione alla procedura,come disposto, del resto, dall' art. 19 del bando di concorso e dell'art. 16del regolamento di Ateneo sul reclutamento di ricercatori a tempo determinato (lavincitrice era stata infatti destinataad un dipartimento diverso da quello a cui apparteneva il professore insituazione di incompatibilità).


Nel caso in esame, come è stato accertato dai Giudici,la situazione di incompatibilità della dr.ssa M sussisteva sia al tempodell'approvazione della deliberazione, sia al tempo della pubblicazione delbando di concorso e della presentazione delle domande di partecipazione. Con laconseguenza che la domanda di partecipazione della stessa alla procedura selettivadoveva essere esclusa, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010.

Non possiamo non riconoscerecome la norma, questa volta, abbia colto veramente nel segno e sia andata alla radicedel male. E' evidente che le condizioniper una valutazione giusta delle provedei concorrenti, dipendono da una corretta predisposizione dei bandi diconcorso. E' in questa sede, attraverso la definizione dei criteri di selezione,che si gettano le basi per la successiva gestione della procedura. Il legislatore havoluto così evitare, con una presunzione di illegittimità, che la presenza diparenti o affini, nella struttura che pubblica il bando di concorso, potesse inqualche modo orientare le regole del gioco, a favore di questo o quelconcorrente.

Una norma che avremmo visto,volentieri, applicata anche alle gare d' appalto indette dalle AmministrazioniPubbliche. Non di rado le clausole dei bandi sono state “studiate” da dirigentiche, solo successivamente alla presentazione delle domande di partecipazionealle gare, verificano la loro incompatibilità con le imprese partecipanti.

Data: 28/04/2014 13:00:00
Autore: Gerolamo Taras