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Cassazione: il professionista deve risarcire il datore se le sue dimissioni improvvise compromettono il rapporto con il cliente



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 9220 del 23 Aprile2014. Se il professionista interrompe all'improvviso ilrapporto di lavoro è tenuto a risarcire la controparte (nella specie, un tecnico informatico ha sottoscritto contratto di consulenza con l'azienda opponente al fine di prestare il proprio servizio ad un'altra azienda, cliente dell'opponente stessa)laddove l'interruzione improvvisa è causa specifica della mancataerogazione di servizio a un cliente.


Nel caso in oggetto, a seguito di notifica di decreto ingiuntivo da partedel professionista dimessosi per il recupero dei compensi dovuti, la controparte si opponeva proponendo domanda riconvenzionalevolta ad ottenere il risarcimento del danno per aver lasocietà dovuto a sua volta risarcire il proprio cliente, il quale si èvisto interrompere all'improvviso la prestazione di assistenzainformatica per la quale aveva stipulato regolare contratto. Data larepentinità della proposizione delle dimissioni (il preavvisofornito era di soli tre giorni), il datore di lavoro non è statomesso nelle condizioni di poter provvedere alla sostituzione del consulente informatico. L'opposizione veniva accolta sia in primo chein secondo grado di giudizio e il professionista condannato alrisarcimento del danno. Avverso tale sentenza lo stesso proponevaricorso in Cassazione; ma anche la Suprema Corte ha ribadito che ilrecesso dal rapporto di lavoro, da parte del consulente, devecomunque avvenire in modo tale da “non arrecare pregiudizio alcliente”. Il ricorso viene rigettato e confermata la violazionedell'art. 2237 cod. civ.

Data: 30/04/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi