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Cassazione: Non basta che il lavoratore affermi di non avere superiori per escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 9196 del 23 Aprile 2014.

Alfine di qualificare un rapporto di lavoro come autonomo osubordinato occorre fare espresso riferimento alle modalitàdi impiego complessive delle capacità lavorative del soggetto, enon concentrarsi soltanto su una caratteristica particolare (come puòessere la valutazione dei margini di discrezionalità, più o menoampi, di cui l'individuo goda all'interno dell'azienda). Se talelibertà organizzativa è limitata ad essere sussidiaria emeramente indiziaria, essa non basta a determinare l'autonomiadel rapporto.

Nel caso di specie gliispettori dell'Inps hanno redatto verbale in cui risultava che,nonostante la stipula di contratto di consulenza tra unlavoratore e la sua azienda, lo stesso risultasse di fatto esseredipendente, poiché erano stati accertati gli elementi tipici diun vincolo di subordinazione: il rispetto di precisi orari dilavoro, l'infungibilità e l'indispensabilità del lavoro delsoggetto, la continuità e l'omogeneità del compenso, l'assenza delrischio. Il contratto di consulenza sarebbe stato stipulato infrode alla legge per non versare i contributi dovuti. Lacircostanza che il lavoratore abbia affermato di “non averesuperiori” non può essere sufficiente a qualificare il rapportocome autonomo: infatti, lui stesso ben potrebbe essere inserito nellacompagine aziendale come dirigente. Inoltre, l'imposizionedella presenza giornaliera in azienda, circostanza che determinal'inserimento stabile del soggetto nell'organizzazione dell'impresa,è sicuramente elemento importante ai fini della qualificazione. Indefinitiva la Cassazione conferma la sentenza d'appello impugnata,rilevando come sia riscontrabile un rapporto di lavoro subordinato.Viene accolto soltanto un motivo marginale, relativo allaquantificazione di quanto il datore di lavoro dovrà versare all'Inpsa titolo di contributi arretrati e relative sanzioni.

Data: 15/06/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi