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Cassazione: requisiti della nota di sollecito e della cartella esattoriale. La prevalenza della sostanza sulla forma



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile a sezioni unite, sentenza n. 8928 del 17 Aprile2014. Quando è possibile impugnare la nota di sollecito dipagamento delle sanzioni relative a infrazioni del codicedella strada? Quando è considerato un atto endoprocedimentale,un mero sollecito, dunque inoppugnabile, e quando inveceprovvedimento dotato di potenziale idoneità esecutiva? E ancora: nelcaso fosse possibile impugnarlo, la giurisdizione sarebbe del giudiceordinario o di quello tributario?

A tuttequeste domande hanno risposto le sezioni unite nella sentenza inoggetto. La nota controversa, in base alla quale l'ente diriscossione avrebbe intimato alla resistente il pagamento di sanzioniamministrative, sarebbe stata considerata dal ricorrente vera epropria cartella esattoriale. Per il giudice del meritotuttavia essa sarebbe stata troppo generica, dunque inidonea asortire gli effetti di legge. Dopo aver rigettato la doglianzarelativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favoredi quello tributario (l'art. 205 del d. lgs. 285/1992 è chiaronell'affidare in via specifica la giurisdizione in tema dicontroversie inerenti sanzioni applicate in materia di circolazionestradale al giudice ordinario) la Suprema Corte si sofferma nellavalutazione dell'atto proposto dall'ente riscossore come avviso diaccertamento. Premettendo che a nulla vale la mancanza di formaledicitura “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” aifini della qualificazione dell'atto come impugnabile, la Corteribadisce come sia fondamentale guardare alla sostanza dello stesso,più che alla sua forma. Nella specie, la nota avrebbe riportatol'intimazione al pagamento entro un certo termine temporale(quindici giorni dal ricevimento dell'avviso) ma non avrebbespecificato in alcun modo i tempi e le modalità di produzionedella stessa, rendendo impossibile al ricevente una ricostruzionestorica della vicenda. Il ricorso è rigettato.

Data: 28/04/2014 09:25:00
Autore: Licia Albertazzi