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INPS: D.L. 20 marzo 2014, n. 34, prime indicazioni in materia contributiva



L'INPS, con messaggio 4152 del 17 aprile2014, fornisce chiarimenti in merito al contenuto del D.L. 20 marzo 2014, n.34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilanciodell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delleimprese", entrato in vigore il giorno successivo alla suapubblicazione, contenente una serie di disposizioni finalizzate, tra l'altro, asemplificare alcune tipologie contrattuali, con particolare riguardo aicontratti a tempo determinato e all'apprendistato.

L'Istituto affronta i risvolti immediatidi natura più marcatamente contributiva rinviando le indicazioni per le altredisposizioni contenute nel provvedimento, concernenti il procedimento diattestazione della regolarità contributiva (DURC) e le agevolazionicontributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi ex lege n. 863/84, adopo l'emanazione dei relativi decreti attuativi.

Per i contratti a tempo determinato, è l'articolo 1 del D.L. 34/2014 che interviene sulla disciplina che regola la materia e, conparticolare riferimento alle cause, fa venir meno - a far tempo dal 21 marzo2014 - le ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato. "E'sempre consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavorosubordinato, purché la durata complessiva del rapporto, comprese le eventualiproroghe, non superi trentasei mesi. La nuova previsione, che sostanzialmentegeneralizza la disciplina della cosiddetta "acausalità", viene estesaanche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato." Nell'introdurreun contributo addizionale, pari all'1,40% della retribuzione imponibile, dovutodai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non atempo indeterminato, la legge di riforma del mercato del lavoro stabilisce deicasi di esclusione, tra i quali, le assunzioni a termine in sostituzione dilavoratori assenti.

In relazione al citato regime diesenzione, l'Istituto precisa che, ai fini della sua operatività, i datori dilavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologiaassuntiva. Le nuove disposizioni sul contratto di lavoro a termine non incidonosull'operatività del beneficio che prevede - nelle aziende con meno di ventidipendenti - la concessione di uno sgravio contributivo del 50 per cento, incaso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione dilavoratrici e lavoratori in congedo.

Per l'apprendistato, la più rilevantemodifica operata dal D.L. 34/2014 riguarda l'abrogazione di tutte le norme chesubordinavano l'assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di unapercentuale dei rapporti in essere.

L'eliminazione si riferisce sia allasoglia legale (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50%dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite chescendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012), chea quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori dilavoro con un organico inferiore alle 9 unità.

"Dalla data di entrata in vigoredelle nuove norme, inoltre: il piano formativo individuale dell'apprendista nondeve più necessariamente essere redatto per iscritto; nell'apprendistatoprofessionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale,ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni; nell'apprendistatodi primo livello, finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diplomaprofessionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione vengacorrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo."

Infine l'INPS, ricordando che l'articolo2, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede la restituzione al datoredi lavoro del contributo addizionale ASpI (1,40%), nelle ipotesi di trasformazionia tempo indeterminato di rapporti a termine nonché nei casi di stabilizzazionedel rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedenterapporto a temine, precisa che a decorrere dal 2014 (articolo 1, comma 135 dellaL. 27 dicembre 2013, n. 147) la restituzione può avvenire in misuraintegrale. Nei casi di stabilizzazione, si ricorda che, ricorrendone ipresupposti, continua a operare la contrazione stabilita dalla legge di riformadel mercato del lavoro.

Data: 24/04/2014 10:30:00
Autore: L.S.