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Cassazione: la prescrizione presuntiva. Come può l'avvocato dimostrare che il cliente non ha pagato



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 8735 del 15 Aprile 2014.L'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio (lo dispone l'art. 2938 del codice civile) ed è quindi onere della parte interessata sollevarla e provare ilperfezionarsi della scadenza temporale prevista dalla legge.

Nel casodi specie, vertente su un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emessosu credito professionale di un avvocato, era stata eccepita la prescrizionepresuntiva.

La Cassazione ricorda che il debitore eccipiente deve solo dimostrare l'avvenuto decorso del termine temporale, mentre ilcreditore ha l'onere di provare la mancata soddisfazione del credito.

Le modalità procedurali specifiche per adempiere a tale onere probatorio sono due: il creditore può avvalersi dell'ammissione,fatta in giudizio dalla controparte, circa la mancata estinzionedell'obbligazione, oppure può deferire il cosiddetto giuramento decisorio (ex art. 2960codice civile).

La Suprema Corteesordisce ricordando la differenza tra prescrizione presuntivae prescrizione estintiva.Se la seconda deriva dal mancato esercizio di un diritto per un certoperiodo di tempo (al fine di privilegiare la certezza dei rapportigiuridici) la prima ha invece una funzione diversa: partire dalpresupposto che un determinato credito sia stato pagato o che siacomunque estinto per qualsiasi causa.

Tale tipo di prescrizioneammette la prova contraria, prova che, nel caso di specie,grava sul professionista opposto. Va accolta dunque l'opposizione a decretoingiuntivo avanzata dal cliente se l'avvocato, dopo aver ottenuto ildecreto ingiuntivo, non ha saputo provare la mancata soddisfazionedel credito professionale.

Data: 21/04/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi