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Cassazione: iscrizione al fondo di solidarietà e contestuale rinuncia all'impugnazione del licenziamento



La Corte di Cassazione, con sentenza n.8971 del 17 aprile 2014 - prendendo in esame la contorversia tra un gruppo dilavoratori e la Banca presso cui erano dipendenti concernentel'impugnazione dei licenziamenti intimati ex legge n. 223/91 - haricordato che la giurisprudenza sin dal 2010 ha accoltoil principio secondo cui "Il d.m. 28 aprile 2000, n. 158, istitutivo,presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,dell'occupazione e della riconversione e qualificazione professionale delpersonale dipendente dalle imprese di credito, ha previsto l'erogazione, acarico di detto Fondo, di assegni straordinari per il sostegno del reddito, informa rateale, unitamente al versamento della correlata contribuzione ex art.2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi afruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo (art. 5),condizionando l'erogazione degli assegni ed il versamento della contribuzionealla previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva perl'anticipata risoluzione del rapporto (artt. 10, 11, 14-16). Ne consegue che,alla stregua di una interpretazione sistematica ed alla luce della"ratio" della normativa recata dal citato d.m. (che è quella dicontenere al massimo l'eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazioneaziendale), la rinuncia anzidetta è intesa come accettazione della anticipatarisoluzione del rapporto di lavoro, determinando essa l'acquiescenza allicenziamento e precludendo, quindi, la sua successiva impugnazione"

La Suprema Corte ha precisato che "Ilsistema ricostruito anche nella sentenza impugnata offre, in relazione ad una situazionespecifica di "crisi" organizzativa del settore, un ampio ventaglio digaranzie reddituali onde sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti neiprocessi di riorganizzazione aziendale che si presentano sostitutivi e nonaggiuntivi a quelli definiti in sede legale."

Accettando tale insieme di provvidenze -si legge nella sentenza - appare evidente che il lavoratore rinuncicontemporaneamente alla tutela prevista dalla legge avverso il licenziamentointimato. Il senso dell'opzione, trattandosi anche di lavoratori appartenential settore creditizio, non può non essere chiaro a chi percepisce le"prestazioni straordinarie" previste dal D.M. del 2000. Non sussistealcuna violazione dei principio di eguaglianza perché chi ha ottenuto ilbeneficio in parola non si trova in situazione comparabile con chi taliprovvidenze ha scelto di non chiederle.

Data: 19/04/2014 09:30:00
Autore: L.S.