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Cassazione: impianto di videosorveglianza, sanzione al datore di lavoro che non richiede l'autorizzazione per l'installazione



La Corte di Cassazione, con sentenzan. 17027 del 17 aprile 2014, ha affermato che "l'art.4, L. 300/1970 prescrive che gli impianti e le apparecchiature di controllo, lacui installazione sia dovuta ad esigenze organizzative e produttive, ovveroalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità dicontrollo a distanza della attività dei lavoratori, possono essere montati eposizionati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendalio, in subordine, con la commissione interna.".

Non è, quindi,richiesto - si legge nella sentenza - che si tratti di controllo occulto,destinato a verificare la produttività dei lavoratori dipendenti, in quantol'essenza della sanzione sta nell'uso degli impianti audiovisivi, in difetto dipreventivo accordo con le parti sociali.

Contali motivazioni la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorsopresentato da una datrice di lavoro, ritenuta responsabile del reatodi cui all'art. 4 L. 300/1970 in relazione all'art. 114, D. Lgs. 196/2003, peravere installato un impianto di videosorveglianza senza avere richiestol'autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro.

Il giudice dimerito - hanno affermato i giudici di legittimità - ha logicamente ecorrettamente argomentato in relazione alla concretizzazione del reatocontestato e alla ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta, richiamandopuntualmente le emergenze istruttorie, assoggettate a analisi valutativacompiuta ed esaustiva.

Inoltre "risultainsostenibile la tesi difensiva della insussistenza dell'elemento soggettivodel reato, secondo la quale la datrice di lavoro, nata e vissuta per lungotempo negli Stati Uniti, avrebbe ignorato le prescrizioni imposte dallo statutodei lavoratori, in quanto costei, quale datrice di lavoro, è soggetto tenutoalla conoscenza delle prescrizioni imposte a tutela dei propri dipendenti.".

Data: 19/04/2014 10:00:00
Autore: L.S.