Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: determinazione del compenso all'amministratore di società. Differenze tra dipendente e libero professionista



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 8897 del 16 Aprile 2014. Ilprofessionista che rivesta la funzione di amministratoreall'interno della società ha diritto a percepire, ex art. 2389cod. civ., un compenso rapportato alla sua attività. Tale dirittoal compenso viene meno soltanto a fronte di una graveinadempienza dei suoi obblighi connessi al mandato. Inoltre, sel'amministratore non è un libero professionista ma un dipendentedella società, al fine di contestare il compenso liquidatoglidall'assemblea deve agire in modo tempestivo. Per tale motivo èvanificata la domanda dell'amministratore, rivolta al giudice, dideterminare il quantum delle proprie spettanze se la deliberaassembleare ha preso forma ed è stata messa in esecuzione senzariserve. Il compenso non sarebbe stato pattuito all'inizio delmandato e, una volta stabilito dall'assemblea, il ricorrente avrebbeprovveduto ad accettarlo senza riserve salvo poi sostenere che lostesso sarebbe stato versato “a titolo di gratifica”.


Nel fornire la soluzionealla questione la Suprema Corte si esprime nel senso di prendere attodelle differenze sussistenti tra un amministratore liberoprofessionista e uno assunto con contratto interno(quest'ultimo rispecchiando il caso di specie): “in tema dicompenso in favore dell'amministratore di società di capitali, cheabbia agito come organo, legato da un rapporto interno alla società,e non nella veste di mandatario libero professionista, la facoltàdell'amministratore di insorgere avverso una liquidazione effettuatadall'assemblea della società in maniera inadeguata, per chiedere algiudice la quantificazione delle proprie spettanze, viene meno,vertendosi in materia di diritti disponibili, qualora detta deliberaassembleare sia stata accettata e posta in esecuzione senza riserve”.Il ricorso proposto dallasocietà viene accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Data: 20/04/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi