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Cassazione e adozioni: la sola età (giovane o avanzata) del potenziale affidatario non determina la sua inadeguatezza alla custodia del minore



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 8877 del 16 Aprile 2014. Lostato di adottabilità di un minore, rilevata dal Tribunalecompetente ai fini di protezione del fanciullo, dipende dallavalutazione dello stato di abbandono di quest'ultimo. Nel casodi specie propone ricorso la nonna paterna di una minore alla quale,a seguito di palese inadeguatezza dei genitori nel fornire le curenecessarie alla bambina, nata con una malformazione cerebrale, si eradichiarata disponibile all'affidamento. La nonna paterna haproposto ricorso avverso la sentenza di adottabilità emessa dalTribunale dei minori. Rilevava il Tribunale come l'età delladonna, settantenne, non fosse idonea a garantire le cure,personali e terapeutiche, alla minore. La stessa tuttavia si opponevaaffermando che la sola età non poteva essere elemento discriminante,godendo la stessa di buona salute ed essendo in grado, da sola, dievitare che le interferenze dei genitori potessero influirenegativamente sulla bambina (avendo all'uopo anche cambiatoresidenza).

La Suprema Corte ricordacome la valutazione dello stato di abbandono debba avvenire inconcreto, a prescindere dai comportamenti tenuti da ciascungenitore (o del soggetto affidatario) e più che altro in relazionealle conseguenze che tali comportamenti possono avere sullo sviluppodella sua personalità. Questa valutazione dovrà prendere inconsiderazione il suo vissuto, le sue caratteristiche fisiche epsichiche, la sua età e il suo grado di sviluppo attuale. Nel casodi specie, l'età della nonna potenziale affidataria, assuntasingolarmente, non è di per sé elemento fondamentale ai fini dipredetta valutazione. “L'esclusione di uno di tali parenti dallafunzione assistenziale potrebbe essere solo il frutto di un giudizionegativo in ordine alla personalità dei nonni, ma non potrebbeessere giustificato solo per la loro età avanzata”. Dall'esamedegli atti emerge tuttavia come il giudice del merito abbiaeffettivamente proceduto all'esamedi tutte le circostanze del casoe, solo a seguito di tale valutazione (non limitata dunque alla solaetà della donna) sia giunto a pronunciarsi in ordineall'inadeguatezza dei mezzi a disposizione della donna. Laricorrente non sarebbe stata ritenuta inidonea allo scopo sulla solabase della sua età, ma da un giudizio complessivo di possesso diulteriori requisiti, allo stato carenti, che sono assolutamentenecessari per la cura di una bambina sofferente. Il ricorso èrigettato, ma è utile comprendere il percorso logico adottato dallaCorte nel giungere a tale rigetto.

Data: 21/04/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi