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Ministero del Lavoro: svolgimento di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolaren. 9 dell'11 aprile 2014, fornisce indicazioni di carattere operativo in meritoal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (in vigore dal 6 aprile 2014) emanato con loscopo di dettare nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografiaminorile, l'abuso e lo sfruttamento dei minori.

Il Dicastero - precisando che l'art. 2del D.Lgs. n. 39/2014 (che introduce l'art. 25 bis al D.P.R. n. 313/2002)stabilisce che "...dal soggetto che intenda impiegare al lavoro unapersona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarieorganizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine diverificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale..."deve essere richiesto il certificato penale del casellario giudiziale - chiarisceche l'adempimento in questione riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014 e nonsi applica a tutti i rapporti di lavoro già in essere.

L'obbligo - silegge nella circolare -non può essere limitato alle sole tipologie di lavorosubordinato ma vanno ricomprese anche quelle forme di attività di naturaautonoma restando fuori dalla sfera di operatività i rapporti di volontariatoe i rapporti di lavorodomestici (es. baby sitter);

Le agenzie disomministrazione rientrano, invece, tra i datori di lavoro obbligatiall'adempimento legislativo; il personale interessato dalla disposizione è soloquello che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori e pertanto l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti etutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, chepossono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela.

Il Dicasterosottolinea poi che l'obbligo va circoscritto alle sole attività che implicano uncontatto necessario ed esclusivo con una platea di minori rimanendo esclusequelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamentedeterminabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata.

In attesadella certificazione, è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla basedi una dichiarazionesostitutiva dell'atto di notorietà da esibire eventualmente agli organidi vigilanza.

Data: 15/04/2014 16:56:00
Autore: L.S.